Sez. 1, Sentenza n. 2819 del 08/02/2026 (Rv. 677426-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE | Procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del CCII - Proposta di concordato fallimentare presentata in epoca successiva - Disciplina del concordato fallimentare - Applicabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE
In caso di procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell'art. 390 del CCII.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 152, CCII [ rnc : art = 0390 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0390 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII]
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)