Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22160 del 03/11/2016 (Rv. 642671 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Pagamento eseguito dal "debitor debitoris" - Legittimazione passiva del solo creditore del fallito - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" può essere esercitata soltanto nei confronti del creditore assegnatario, ossia di colui che, beneficiando dell'atto solutorio, si è sottratto al concorso ed è, quindi, tenuto, onde ripristinare la "par condicio", alla restituzione di quanto ricevuto, affinché sia distribuito secondo le regole concorsuali.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)