Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica 2016/C 203/01
Testo in vigore al
Art. 97
Nessuna restrizione fondata sulla nazionalità può essere opposta alle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro, che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale.
Art. 98
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la conclusione di contratti di assicurazione relativi alla copertura del rischio atomico.
Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, su proposta della Commissione che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, emana a maggioranza qualificata le direttive concernenti le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 99
La Commissione può formulare tutte le raccomandazioni intese a facilitare il movimento di capitali destinati a finanziare le produzioni contemplate nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato.
Art. 100
(Abrogato)
Capo 10. Relazioni con l'esterno
Art. 101
Nell'ambito della sua competenza, la Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo.
Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Tuttavia, gli accordi o convenzioni, cui possa darsi esecuzione senza intervento del Consiglio e nei limiti del bilancio in causa, sono negoziati e conclusi dalla Commissione, a condizione di renderne edotto il Consiglio.
Art. 102
Gli accordi o convenzioni conclusi con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei quali siano parti, oltre la Comunità, uno o più Stati membri, possono entrare in vigore soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri interessati che tali accordi o convenzioni sono divenuti applicabili conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.
Art. 103
Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, in quanto tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del presente trattato.
Qualora un progetto d'accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino all'applicazione del presente trattato, la Commissione rivolge le sue osservazioni allo Stato interessato nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che le è stata inviata.
Tale Stato non può concludere l'accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, con procedura d'urgenza a istanza dello Stato stesso, si pronunzia sulla compatibilità delle clausole in progetto con le disposizioni del presente trattato. L'istanza può essere presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea in qualsiasi momento, non appena lo Stato abbia ricevuto le osservazioni della Commissione.
Art. 104
Qualsiasi persona o impresa che concluda o rinnovi, successivamente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione, accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo non può invocare tali accordi o convenzioni per sottrarsi agli obblighi che le incombono a norma del presente trattato.
Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure che ritiene necessarie per comunicare alla Commissione, a richiesta di questa, tutte le informazioni relative agli accordi o convenzioni conclusi successivamente alle date indicate nel comma precedente, nel campo di applicazione del presente trattato, da qualsiasi persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. La Commissione può esigere tale comunicazione unicamente al fine di verificare che tali accordi o convenzioni non comprendano clausole che ostino all'applicazione del presente trattato.
Su istanza della Commissione, la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia in merito alla compatibilità di tali accordi o convenzioni con le disposizioni del presente trattato.
Art. 105
Le disposizioni del presente trattato non sono opponibili all'esecuzione degli accordi o convenzioni conclusi prima del 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, prima della data della loro adesione, da uno Stato membro, da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, qualora tali accordi o convenzioni siano stati comunicati alla Commissione entro trenta giorni al massimo dalle suddette date.
Tuttavia, gli accordi o convenzioni conclusi tra il 25 marzo 1957 e il 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, tra la firma dell'atto di adesione e la data della loro adesione da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo non sono opponibili al presente trattato quando l'intenzione di sottrarsi alle disposizioni di quest'ultimo sia stata, secondo il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea, che delibera su istanza della Commissione, uno dei motivi determinanti dell'accordo o della convenzione per l'una o l'altra parte.
Art. 106
Gli Stati membri che, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell'energia nucleare sono tenuti ad avviare, congiuntamente alla Commissione, le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere, per quanto possibile, la cessione alla Comunità dei diritti e obblighi derivanti da tali accordi.
Ogni nuovo accordo risultante da tali trattative richiede il consenso dello Stato o degli Stati membri, firmatari degli accordi summenzionati, e l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.
Titolo III. Disposizioni istituzionali e finanziarie
Capo 1. Applicazione di talune disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Art. 106 bis
1. L'articolo 7, gli articoli da 13 a 19, l'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 49 e 50 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 15, gli articoli da 223 a 236, gli articoli da 237 a 244, l'articolo 245, gli articoli da 246 a 270, gli articoli 272, 273 e 274, gli articoli da 277 a 281, gli articoli da 285 a 304, gli articoli da 310 a 320, gli articoli da 322 a 325 e gli articoli 336, 342 e 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché il protocollo sulle disposizioni transitorie si applicano al presente trattato.
2. Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione, al «trattato sull'Unione europea», al «trattato sul funzionamento dell'Unione europea» o ai «trattati» fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati sia ai suddetti trattati sia al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea dell'energia atomica e al presente trattato.
3. Le disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non derogano a quanto stipulato dal presente trattato.
Capo 2. Le istituzioni della Comunità
Sezione 1. Il Parlamento europeo
Art. 107-114
(Abrogati)
Sezione 2. Il Consiglio
Art. 115-123
(Abrogati)
Sezione 3. La Commissione
Art. 124-133
(Abrogati)
Art. 134
1.
Presso la Commissione è istituito un comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo.
Il comitato è obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente trattato. Esso può essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno.
2.
Il comitato è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.
I membri del comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico è rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Il comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il presidente e l'ufficio di presidenza.
Art. 135
La Commissione può procedere a tutte le consultazioni e istituire tutti i comitati di studi necessari all'adempimento della sua missione.
Sezione 4. La Corte di giustizia dell'Unione europea
Art. 136-143
(Abrogati)
Art. 144
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito,
a) sui ricorsi proposti, in applicazione dell'articolo 12, perché siano fissate le appropriate condizioni per la concessione da parte della Commissione di licenze o sublicenze;
b) sui ricorsi proposti da persone o imprese contro le sanzioni eventualmente comminate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 83.
Art. 145
La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del presente trattato alla quale non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 83, invita lo Stato membro cui appartiene la persona o impresa in causa a prendere nei riguardi della violazione le sanzioni previste dalla sua legislazione nazionale.
Qualora lo Stato interessato non eserciti, nel termine fissato dalla Commissione, l'azione che tale invito importa, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare la violazione contestata alla persona o all'impresa in causa.
Art. 146-156
(Abrogati)
Art. 157
Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.