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Sez. 3, Sentenza n. 1910 del 24/04/1996 Cc. (dep. 24/05/1996) Rv. 205423 - 01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Riesame | Termini - "Dies a quo" - Notifica all'interessato della avvenuta convalida - Istanza di restituzione avanzata dalla parte o dal difensore prima della convalida - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205423-01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Riesame

In materia di riesame del provvedimento di convalida del sequestro, il termine di dieci giorni fissato dall'art. 355 comma terzo cod. proc. pen. decorre esclusivamente dalla notifica del provvedimento all'interessato e l'eventuale istanza di restituzione avanzata prima della stessa notifica della convalida non determina la decorrenza del termine. Il riferimento contenuto nello stesso articolo 355 cod. proc. pen. alla "diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro" deve essere infatti riferito esclusivamente ai casi in cui la notifica sia stata omessa o sia nulla o nei confronti di soggetti diversi dalla persona cui le cose siano state sequestrate che non hanno diritto ad alcun avviso, ma pure sono titolari di un interesse tutelato che li legittima a chiedere la restituzione e impugnare il provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)