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Sez. 1, Sentenza n. 546 del 06/03/1970 (Rv. 345617 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITA (LIMITI) - INAMMISSIBILITA NEI CASI DI DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - RIFERIMENTO AI SOLI CASI DI DIVIETO 'OPE LEGIS'.*
Stato
decisa il 1970-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345617-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITA (LIMITI) - INAMMISSIBILITA NEI CASI DI DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - RIFERIMENTO AI SOLI CASI DI DIVIETO 'OPE LEGIS'.*

La disposizione del secondo comma dell'art 2729 cod civ - secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni - ha riferimento ai soli casi di divieto ope legis della prova testimoniale e non e applicabile nell'ipotesi in cui, non ostandovi alcun divieto del genere, l'inammissibilita siasi invece verificata 'ope judicis' (per difetto di indicazione specifica dei fatti sui quali i testimoni avrebbero dovuto essere interrogati).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)