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Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 07/03/1994 (Rv. 485610 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Permanenza del conduttore nel godimento dell'immobile dopo la data stabilita per il rilascio - Obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna - Diritto del medesimo di ripetere le somme corrisposte in più del dovuto - Riferimento di dette somme al periodo successivo a quello fissato per il rilascio - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1994-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485610-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione

Il conduttore che permanga nel godimento dell'immobile anche dopo la data stabilita per il rilascio, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna e - correlativamente - ha il diritto di ripetere, nei confronti del locatore, quella parte del corrispettivo che superi la misura stabilita dalla legge sul cosiddetto equo canone, anche se tale corrispettivo si riferisca al periodo successivo alla data stabilita per il rilascio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)