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Sez. 3 - , Sentenza n. 9961 del 20/04/2017 (Rv. 644005 - 03)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Autonomia dei rapporti assicurativi - Clausola di delega o di guida - Effetti - Rappresentanza processuale del delegato - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644005-03

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI

Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato; ove, pertanto, sia inserita nel contratto la cd. clausola di delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori), l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa, in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l'indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911, Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)