Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 giugno 1966, causa 54/65
Epigrafe
Nella causa 54-65 promossa dalla
COMPAGNIE DES FORGES DE CHÂTILLON, COMMENTRY ET NEUVES-MAISONS S. A.,
con sede in Parigi,
rappresentata dal suo presidente — direttore generale sig. Paul Baseilhac,
e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso la Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française, boulevard Joseph II 49,
con l'avvocato Jean-Pierre Aron, del Foro di Parigi,
ricorrente,
contro
L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
rappresentata dal suo consulente giuridico avv. Giuseppe Marchesini, in qualità di agente,
e con domicilio eletto nei suoi uffici, place de Metz 2, Lussemburgo,
convenuta,
causa avente ad oggetto
l'annullamento della decisione individuale 21 luglio 1965 con la quale l'Alta Autorità contesta il diritto della ricorrente di detrarre dall'imponibile (nell'ambito del consorzio di perequazione per il rottame importato) 13831 t di scarti di ferro puro Armco;
il risarcimento dei danni causati da una presunta faute de service dell'Alta Autorità
LA CORTE,
composta dai signori :
Ch. L. Hammes, presidente,
L. Delvaux e W. Strauß (relatore), presidenti di Sezione,
A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Lecourt e R. Monaco, giudici,
avvocato generale: J. Gand,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia possono essere così riassunti :
punto 1
La ricorrente sfrutta un brevetto per la produzione di ferro puro detto Armco, che è caratterizzato da un elevato grado di purezza. Durante il periodo in cui fu in vigore il consorzio di perequazione per il rottame importato, la ricorrente effettuava vendite di prodotti di detto ferro e, ritenendo trattarsi di rottame disciplinato dalle decisioni di base che di volta in volta hanno retto detto consorzio, ne detraeva il peso dall'imponibile della perequazione.
punto 2
Con lettera 12 giugno 1958 indirizzata alla ricorrente, la Cassa di perequazione per il rottame importato (C.P.R.I.) convalidava le detrazioni, salvo per quanto riguarda alcuni materiali definiti dalla ricorrente «cadute di billette».
In seguito a reclamo della ricorrente la Cassa di perequazione, con lettera 12 agosto 1958, accoglieva il punto di vista della società francese in merito a dette cadute.
punto 3
Con lettera 17 agosto 1961 i servizi della convenuta informavano la ricorrente che :
«… poiché il problema del ferro puro Armco si trova attualmente in fase di riesame, i servizi competenti dell'Alta Autorità accettano provvisoriamente le dichiarazioni fatte dalla vostra impresa e si riservano di informarvi tra breve della decisione che verrà presa in merito.»
Con lettera 8 ottobre 1962, i servizi dell'Alta Autorità comunicavano alla ricorrente la loro intenzione di includere il materiale litigioso nell'imponibile.
L'8 aprile 1963 la ricorrente riceveva un conteggio steso in tal senso. Non avendo tale conteggio natura di decisione, il ricorso 52-63 contro di esso proposto veniva dichiarato irricevibile dalla Corte con sentenza 5 dicembre 1963 (Raccolta, vol. IX, pag. 441 e segg.).
punto 4
Il 21 luglio 1965, l'Alta Autorità adottava la decisione impugnata, che veniva notificata alla ricorrente il 31 agosto 1965.
Il 4 ottobre 1965 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha concluso che la Corte voglia
paragrafo 2
«annullare… la decisione dell'Alta Autorità in data 21 luglio 1965 notificata alla ricorrente il 31 agosto 1965;
in subordine condannare l'Alta Autorità a corrispondere alla ricorrente l'importo di Fr. 465635,04 a risarcimento del danno arrecatole da faute de service;
porre le spese a carico dell'Alta Autorità.»
paragrafo 3
Nel controricorso, la convenuta conclude che piaccia alla Corte :
paragrafo 4
«1. Dichiarare infondata la domanda di annullamento;
2. Dichiarare infondata la domanda di risarcimento;
3. Respingere quindi il ricorso ponendo le spese a carico della ricorrente.»
paragrafo 5
Nella replica e nella controreplica le parti hanno tenuto ferme le loro conclusioni.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti possono essere riassunti come segue :
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Domanda di annullamento › A — Primo mezzo: violazione dell'articolo 53, b)del trattato C.E.C.A. e delle decisioni generali dell'Alta Autorità che disciplinano il consorzio di perequazione per il rottame importato › a) Se il materiale litigioso sia rottame
paragrafo 1
La ricorrente assume che, in virtù della decisione 2-57, il rottame è indistintamente soggetto a perequazione, eccezion fatta per il «rottame legato». La caratteristica di rottame legato va senz'altro esclusa per il rottame di cui trattasi. D'altro canto, questo rientra nella definizione di rottame data dalla Nomenclatura doganale europea di Bruxelles alla voce 7303, giacché rappresenta cadute della fabbricazione destinate alla rifusione. Per contro, la voce 7307 (semilavorati) della Nomenclatura esclude dalla classe «semilavorati» — nella quale la convenuta intendeva classificare gli scarti in questione — il materiale utilizzato per la rifusione, mentre comprende quello destinato alla rilaminazione.
paragrafo 2
Detta Nomenclatura fa d'altro canto astrazione «da qualsiasi considerazione sulla purezza e sul prezzo di vendita del prodotto in questione». L'alto prezzo del materiale di cui trattasi è giustificato da ragioni esposte ad altro proposito (vedi appresso, sub b).
paragrafo 3
A quell'epoca la ricorrente aveva depositato presso l'Alta Autorità due listini intitolati rispettivamente «listino dei semilavorati di ferro puro Armco per la rifusione» e «listino dei semilavorati di ferro puro Armco per la rilaminazione»; i prodotti sono stati venduti esclusivamente in base al primo listino. La differenza di prezzo tra i due prodotti ha costantemente oscillato sul 5 %. La denominazione «semilavorati» utilizzata dai redattori di tali listini per i prodotti di cui trattasi si è rivelata impropria. Ciò si spiega col fatto che allora le modalità di applicazione di talune disposizioni comunitarie «non erano state ancora ben assimilate dai servizi interessati». Del resto la ricorrente non aveva obbligo di depositare un listino per i prodotti litigiosi, giacché tale obbligo non vigeva per il rottame.
paragrafo 4
La ricorrente ricorda la corrispondenza intercorsa tra la sua consorella e la divisione mercato dell'Alta Autorità nel 1959, nel corso della quale detta impresa aveva affermato, senza essere contraddetta, che uno dei listini definito erroneamente «semilavorati per la rifusione» era stato soppresso l'8 novembre 1957.
paragrafo 5
La convenuta espone che, a quanto risulta dalle stesse dichiarazioni della ricorrente, il ferro puro Armco si contraddistingue per un eccezionale grado di purezza chimica. Il valore «va ricercato non nella forma o nelle dimensioni del prodotto al quale è mescolato, ma nella stessa composizione». Come nel caso di tutti i metalli preziosi «ogni frammento conserva un valore proporzionale a quello dell'unità». La convenuta mette in rilievo l'importanza del fatto che la fabbricazione del ferro puro Armco sia brevettata ed il brevetto riguardi un composto ben preciso, presente sia nei prodotti Armco che negli scarti derivanti dalla loro fabbricazione.
paragrafo 6
Un'altra considerazione che s'impone è quella relativa alla determinazione dei limiti tra la nozione di «materia prima» e quella di «prodotto industriale». Nell'industria è normale che un prodotto finito ad un determinato stadio divenga materia prima di quello successivo; ciò premesso, non ha più importanza nella fattispecie lo stabilire se una billetta di ferro Armco conservi o meno la caratteristica di semilavorato qualora un consumatore la impieghi come materia prima in un forno elettrico invece di rilaminarla. Se si vuol cogliere il carattere essenziale della nozione relativa, si dovrà dire che il rottame è per eccellenza un prodotto di ricupero. Non è quindi possibile includere in tale nozione i materiali litigiosi, fabbricati su ordinazione, che devono sempre corrispondere a una determinata analisi e talvolta devono essere di dimensioni prestabilite (basta pensare alle billette, fatturate con supplemento per tranciatura nelle dimensioni richieste dal cliente). La stessa ricorrente ha del resto confermato che le cosiddette «cadute Armco» sono oggetto di una produzione speciale, regolarmente programmata, e non costituiscono quindi un ricupero di scarti e di frammenti, ma un prodotto regolarmente fabbricato.
paragrafo 7
Lo stesso comportamento della ricorrente nel periodo della perequazione rivela del resto che essa considerava il materiale litigioso come un vero e proprio semilavorato :
paragrafo 8
a) con decisione 28-53, del 13 marzo 1953 — decisione cui si riferiscono diverse decisioni generali in materia di perequazione — la convenuta aveva stabilito i prezzi massimi per il rottame. Tale decisione determinava per tutte le categorie di rottame le differenze di prezzo rispetto alla categoria di base. Poiché per i prodotti litigiosi non era prevista alcuna differenza, la ricorrente avrebbe dovuto venderli al prezzo del rottame ordinario qualora fosse stato esatto il suo punto di vista; essa, con ragione, non lo ha fatto.
Il provvedimento di cui sopra e, in seguito, il consorzio di perequazione avevano lo stesso scopo, quello di evitare l'aumento dei prezzi del rottame; è dunque logico ammettere che il rottame assoggettato all'una e all'altra disciplina era esattamente lo stesso.
b) È significativo che la ricorrente e la sua consorella si siano ritenute obbligate — con ragione — a pubblicare listini per i prodotti litigiosi. Esse affermano di essere le uniche imprese ad aver pubblicato listini riguardanti materiali assertivamente venduti come rottame. È anche curioso che in tali listini i materiali litigiosi siano definiti «semilavorati», con la precisazione che essi erano destinati alla rifusione, mentre ora la ricorrerte sostiene che è tale destinazione a conferire il carattere di rottame a detto materiale.
c) Circa le asserzioni della ricorrente relative a una differenza di prezzo del 5 %, è necessario osservare che :
tale differenza è ancor minore se si tiene conto dell'aumento per la tranciatura dei prodotti destinati alla rifusione ;
detta differenza è trascurabile se si tiene conto del fatto che di regola il rottame nuovo è venduto ad un prezzo che non supera il 30-40 % del prezzo dei prodotti siderurgici.
Infine la convenuta cita due lettere che clienti della ricorrente hanno indirizzato a lei o all'ufficio regionale francese e dalle quali risulta tra l'altro :
che uno degli acquirenti protesta contro la denominazione «cadute di billette» e precisa trattarsi di «billette che noi paghiamo al prezzo normale con sovrapprezzo per tranciatura particolare»;
che l'altro acquirente segnala «che la denominazione “cadute di billette per la rifusione” ha lo scopo di permettere di fruire della tariffa (ferroviaria) ridotta concessa alle acciaierie».
La ricorrente replica che, quanto alla decisione 28-53, è evidente che una disciplina applicabile al rottame ordinario non poteva applicarsi agli scarti aventi la qualità eccezionale del materiale litigioso. Essa sostiene inoltre che è impossibile dar peso a lettere di società preoccupate di evadere i contributi di perequazione e che ricorrevano ad una denominazione piuttosto che ad un'altra, ora per trar vantaggio dall'applicazione delle decisioni che disciplinavano il consorzio di perequazione, ora per fruire di una tariffa favorevole.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Domanda di annullamento › A — Primo mezzo: violazione dell'articolo 53, b)del trattato C.E.C.A. e delle decisioni generali dell'Alta Autorità che disciplinano il consorzio di perequazione per il rottame importato › b) Se il prezzo del materiale litigioso dipenda direttamente da quello del rottame ordinario
paragrafo 1
La ricorrente è per l'affermativa, in quanto a suo giudizio
paragrafo 2
è giusto stabilire il prezzo del materiale litigioso in modo che la differenza tra questo prezzo e quello del rottame ordinario rispecchi la differenza dei costi della preaffinazione, operazione necessaria per conferire a detto rottame caratteristiche comparabili a quelle dei prodotti litigiosi ;
in effetti la differenza è rimasta pressoché invariata durante il periodo perequativo, il che consente di affermare che il prezzo di detti prodotti dipendeva da quello del rottame ordinario.
paragrafo 3
In particolare la ricorrente assume quanto segue.
paragrafo 4
Il rottame preaffinato differisce radicalmente dal rottame ordinario. È vero che esso non è sempre pari agli scarti Armco, ma è sufficientemente puro per essere utilizzato in sostituzione di questi ultimi per la fabbricazione di acciai pregiati.
paragrafo 5
I grafici prodotti in giudizio dalla ricorrente dimostrano che la differenza tra i prezzi rispettivi dei due tipi di rottame, nel periodo gennaio 1955-dicembre 1957 ha oscillato intorno ai 255 Fr. ; le oscillazioni di detta differenza non hanno superato, salvo in tre occasioni, il 4 % di detto importo. E vero che nel 1958 ed in seguito i rispettivi prezzi dei due materiali hanno preso un andamento molto diverso, ma ciò si deve all'abbondanza di rottame ordinario e all'aumento notevole delle spese per la manodopera e per l'energia.
paragrafo 6
La convenuta ribatte, citando dei dati, che i prodotti più puri, diversi da quelli Armco, «non si trovano nemmeno a metà strada, dal punto di vista delle caratteristiche chimiche, tra il ferro Armco e l'acciaio ordinario». Il succedaneo non può identificarsi con l'originale. I grafici prodotti dalla ricorrente sono lungi dal dimostrare un parallelismo tra i prezzi in questione; sovente anzi mettono in luce un andamento nettamente divergente.
paragrafo 7
Vi sono inoltre argomenti decisivi contro detto parallelismo.
paragrafo 8
nel 1959 e nel 1960 il prezzo dei prodotti litigiosi subiva un «aumento vertiginoso» mentre quello del rottame ordinario è rimasto relativamente stabile.
ad altro proposito la ricorrente ha ammesso (supra, sub a) che la differenza tra i prezzi rispettivi delle billette destinate alla rilaminazione e del materiale litigioso è stata costante almeno fino all'aprile 1957. «Essa non vorrà pretendere che il prezzo delle billette Armco per rilaminazione dipendesse da quello del rottame preaffinato, poiché dette billette non sostituivano affatto il rottame. Quindi, tra il parallelismo dubbio con il prezzo del rottame ordinario, ch'essa s'industria di dimostrare con il suo grafico, e il parallelismo certo con il prezzo dei prodotti tipicamente siderurgici, che essa ammette con le proprie dichiarazioni, non c'è minimamente da esitare. Il prezzo delle billette per rifusione era determinato dal prezzo delle billette normali, ma veniva a collocarsi ad un livello leggermente inferiore in quanto durante la laminazione era necessaria una minore attenzione dal momento che esse erano destinate alla rifusione».
paragrafo 9
Risulta da talune lettere provenienti dalla società Armco e prodotte in giudizio, che i listini applicati nella fattispecie comprendono tutti i semilavorati di cui trattasi e corrispondono alle percentuali di aumento applicate a quell'epoca ai prodotti siderurgici da tutti i produttori francesi.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Domanda di annullamento › B — Secondo mezzo: violazione dell'articolo 15 del trattato C.E.C.A.
paragrafo 1
La ricorrente assume che, essendo erronea la motivazione della decisione per le ragioni esposte a proposito del mezzo che precede, si ha in realtà mancanza di motivazione.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che gli argomenti da essa svolti a proposito del mezzo precedente sono atti a controbattere altresì questa censura.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Domanda di annullamento › C — Terzo mezzo: violazione dell'articolo 4 b) del trattato C.E.C.A.
paragrafo 1
La ricorrente assume che gli acquirenti dei prodotti litigiosi sono stati indebitamente favoriti rispetto agli acquirenti di rottame ordinario, giacché sono andati esenti dai contributi perequativi.
paragrafo 2
La convenuta oppone che soltanto la tesi della ricorrente potrebbe implicare discriminazioni, in quanto «si risolverebbe nel far sopportare all'acquirente di un semilavorato siderurgico, oltre al prezzo convenuto, la maggiorazione relativa ai contributi di perequazione, mentre la ricorrente ne trarrebbe i vantaggi, inconciliabili tra loro, di poter praticare detto prezzo e poter detrarre dall'imponibile il materiale venduto».
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Domanda di annullamento › D — Quarto mezzo: violazione delle norme applicabili in materia di revoca degli atti amministrativi
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è inoltre illegittima in quanto ha annullato ex tunc i «consensi» della Cassa di perequazione in data 12 giugno e 12 agosto 1958, atti perfettamente regolari.
paragrafo 2
D'altro canto, anche supponendoli illegittimi, la ricorrente aveva fondati motivi per fare affidamento vuoi sulla loro regolarità, vuoi sulla stabilità della situazione che essi avevano creato; infatti :
paragrafo 3
il primo di tali «consensi» era stato comunicato anche alla convenuta;
il secondo e posteriore ai 1o agosto 1958, data alla quale la convenuta, in virtù della decisione 13-58 del 24 luglio 1958, ha nuovamente assunto la gestione del consorzio di perequazione; la Cassa ha dunque agito come organo esecutivo diretto della convenuta; d'altro canto, tale decisione autorizzava soltanto la revoca delle deliberazioni anteriori adottate dagli uffici di Bruxelles; infine, era redatta in termini troppo generici «per costituire la data giuridica della revoca di un atto amministrativo»;
ancora con circolare del 19 febbraio 1960, la convenuta ingiungeva agli acquirenti del materiale litigioso di versare i contributi perequativi;
la successiva cronologia (vedi supra, I) conferma del pari il punto di vista della ricorrente.
paragrafo 4
In conclusione, la revoca dei «consensi» è avvenuta oltre ogni termine ragionevole.
paragrafo 5
La convenuta invoca anzitutto la propria decisione 13-58. Inoltre la ricorrente, avendo essa stessa venduto il materiale litigioso come semilavorato siderurgico, non poteva fare affidamento sulle assicurazioni ricevute dalla Cassa di perequazione.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Sulla domanda di risarcimento
paragrafo 1
Per il caso che la Corte confermi la legittimità della decisione impugnata, la ricorrente deduce che l'autorizzazione illegittima concessa dalla Cassa di perequazione costituisce una faute de service dell'Alta Autorità.
paragrafo 2
Senza tale faute la ricorrente, edotta dell'indetraibilità dei prodotti di cui trattasi, ne avrebbe aumentato proporzionalmente il prezzo. Mediante un calcolo particolareggiato, la ricorrente si adopera a dimostrare che la differenza fra il prezzo globale dei quantitativi venduti e il prezzo effettivamente praticato ammonta a 465635,04 Fr. La somma corrisponde ai contributi di perequazione gravanti su un'analoga partita di rottame imponibile e rappresenta il danno subito dalla ricorrente.
paragrafo 3
La certezza che questa avrebbe potuto far accettare dai suoi clienti i prezzi di cui trattasi, è data dal fatto che detto prezzo — come la ricorrente cerca di dimostrare mediante formule — «non avrebbe rappresentato un onere supplementare, giacché la differenza di costo fra i due tipi di rottame rimane inalterata, vale a dire è costituita dal risparmio delle spese di affinazione».
paragrafo 4
All'argomento secondo cui non le sarebbe stato possibile imporre agli acquirenti un prezzo diverso da quello da lei stessa fissato nel listino, la ricorrente ribatte che le cadute di rottame non sono soggette all'obbligo di depositare il listino e che i listini ciononostante depositati potevano essere ritirati o modificati a piacere.
paragrafo 5
«Per il caso che la Corte ritenesse di non disporre di elementi sufficienti, la ricorrente si offre di fornire le prove supplementari che la Corte giudicasse necessarie per il completamento dell'istruzione».
paragrafo 6
La convenuta ribatte che non può essere stata commessa alcuna faute de service posto che la stessa ricorrente ha venduto il materiale litigioso come semilavorato.
paragrafo 7
Quanto al danno ed al rapporto di causa ad effetto, la convenuta espone anzitutto che in ogni caso si potrebbe considerare solo il periodo compreso fra la lettera del 12 agosto 1958 e il 30 novembre dello stesso anno, data di cessazione del consorzio. Comunque va esclusa anche questa ipotesi, visto l'avvertimento generale contenuto nella decisione 13-58.
paragrafo 8
In secondo luogo, la ricorrente non avrebbe mai potuto mettere a carico dei suoi clienti l'onere della perequazione. Infatti :
paragrafo 9
essa era vincolata dai listini regolarmente depositati;
si può condividere il punto di vista della ricorrente secondo cui nelle grandi imprese siderurgiche i servizi commerciali che stabiliscono i prezzi di vendita hanno a lungo ignorato le conseguenze che la loro azione avrebbe potuto esercitare sui problemi perequativi; in questo caso però il servizio commerciale della ricorrente «non ha potuto e non ha tenuto conto dell'elemento perequazione, né in un senso né nell'altro… I prezzi di cui trattasi… sono il risultato del gioco della domanda e dell'offerta. Sarebbe d'altro canto impossibile conciliare l'idea di un listino che rimane più o meno invariato per mesi, se non per anni, con quella delle considerevoli fluttuazioni mensili, subite a quell'epoca dai contributi di perequazione.»
Infine, gli acquirenti del materiale litigioso erano convinti di non dover pagare i contributi.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente.
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria. Essa ha comunque invitato la convenuta a produrre in giudizio alcune lettere scambiate tra la società Armco e i suoi clienti. La convenuta ha ottemperato all'invito nei termini prescritti.
paragrafo 3
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 5 maggio 1966.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 maggio 1966.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — La domanda di annullamento › 1. Primo motivo: violazione dell' articolo 53, b) del trattato C.E.C.A. e delle decisioni generali dell'Alta Autorità disciplinanti il consorzio di perequazione per il rottame importato
paragrafo 1
La decisione impugnata ha considerato il materiale litigioso non come rottame nel senso delle decisioni fondamentali che hanno di volta in volta disciplinato il consorzio di perequazione per il rottame importato (designate in prosieguo come «decisioni di base»), ma come un semilavorato. La decisione ha quindi negato alla ricorrente il diritto di defalcare dal suo imponibile di perequazione i quantitativi di materiale venduti ai clienti. Con il presente mezzo, la ricorrente contesta la fondatezza di tale rifiuto.
paragrafo 2
a) Mentre le decisioni di base non definiscono il «rottame» cui esse si riferiscono, ad eccezione del «rottame di acciai legati» che in questo caso non c'interessa, la decisione n. 28-53, che ha fissato i prezzi massimi del rottame, elenca 25 categorie diverse di «rottame» definendole con precisione. È pacifico che il materiale litigioso non rientra in alcuna di tali categorie.
Inoltre, le decisioni di base perseguono lo stesso scopo della decisione 28-53, sono cioè intese ad evitare il pericolo di un aumento eccessivo dei prezzi del rottame nell'ambito del mercato comune. La connessione tra tutte queste decisioni è messa particolarmente in rilievo dalla decisione 21-54, che abroga la decisione 28-53 con effetto dal 1o aprile 1954, data alla quale è entrata in vigore la decisione 22-54, vale a dire la prima decisione di base.
Oltre a ciò, le decisioni 21-54 e 22-54 sono state adottate dall'Alta Autorità nel corso della stessa riunione e pubblicate nello stesso numero della Gazzetta ufficiale della C.E.C.A. Si deve quindi ammettere che la nozione di «rottame» è identica, sotto il profilo che c'interessa, nella decisione 28-53 e nelle decisioni di base che l'hanno sostituita e che di conseguenza il materiale litigioso non è contemplato nemmeno dalle decisioni di base.
b) La ricorrente sostiene poi che detto materiale è necessariamente del rottame, in quanto è destinato alla rifusione.
La Corte rileva che non vi e alcuna disposizione del trattato o delle decisioni di base che obblighino ad interpretare in questo modo la nozione di «rottame». Al contrario, l'elenco di cui all'allegato I del trattato C.E.C.A., alla voce 4300 che non comprende il rottame, menziona i «prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione», il che dimostra che, secondo gli autori del trattato, un materiale utilizzato per la rifusione può essere un prodotto semilavorato.
D'altro canto, la stessa ricorrente, fino all'8 novembre 1957, ha venduto i materiali litigiosi sulla base dei listini che li definivano «semilavorati in ferro puro Armco per la rifusione». È vero che tale denominazione è attualmente dichiarata erronea dalla ricorrente; tuttavia essa pare essere stata conforme agli usi commerciali, giacché costituiva la contropartita del prezzo relativamente alto del materiale e venne accettata dai clienti della ricorrente. Taluni clienti della ricorrente e della sua consorella, che vende prodotti analoghi, hanno sollevato obiezioni allorché, in seguito, i rispettivi fornitori hanno definito il materiale litigioso «cadute di billette» mentre, secondo i detti clienti, si sarebbe trattato semplicemente di «billette», dunque di un vero prodotto semilavorato ai sensi della precitata voce 4300 dell'allegato I del trattato.
Si deve infine rilevare che, fino all'8 novembre 1957, la ricorrente ha pubblicato e comunicato all'Alta Autorità i listini relativi ai prodotti di cui trattasi, in conformità alle prescrizioni del trattato riguardanti i semilavorati.
c) La ricorrente assume ancora che la differenza tra i prezzi rispettivi del materiale litigioso e del rottame ordinario è rimasta pressoché invariata durante tutto il periodo della perequazione, e che se ne deve concludere che il primo prezzo dipendeva dal secondo. Sarebbe quindi equo comprendere nella perequazione il materiale litigioso, in quanto gli acquirenti avrebbero tratto vantaggio dall'effetto calmieristico delle decisioni di base.
La Corte osserva che il grafico prodotto dalla ricorrente non è atto a dimostrare l'asserito parallelismo poiché mette in luce, in vari punti, notevoli divergenze di andamento fra i due prezzi di cui trattasi. Inoltre la ricorrente non ha contestato che, dopo la cessazione del consorzio di perequazione, il prezzo del materiale litigioso è notevolmente aumentato, mentre quello del rottame ordinario ha mantenuto una certa stabilità.
Gli stessi argomenti della ricorrente mettono poi in luce un indubbio parallelismo tra i prezzi stabiliti nei suoi listini per il materiale litigioso, e quelli dei «semilavorati in ferro puro Armco per rilaminazione», vale a dire di vere e proprie billette che per sua stessa ammissione non costituiscono rottame. Infatti, a quanto risulta dalla replica, la differenza tra i due prezzi è stata costantemente del 5 % o, in valore assoluto, ha oscillato da un massimo di 2000 FF ad un minimo di 1950 FF.
Quindi, accogliendo la tesi della ricorrente circa l'asserito parallelismo tra il prezzo del materiale litigioso e quello del rottame comune, si dovrebbe ammettere che il prezzo delle billette destinate alla rilaminazione, quindi ad uno scopo per il quale non s'impiega il rottame ordinario, è dipeso semplicemente dal prezzo di quest'ultimo. Di fronte ad un'ipotesi così poco verosimile appare più convincente la spiegazione data dalla convenuta, vale a dire che il prezzo dei prodotti litigiosi «era determinato dal prezzo delle billette normali, ma veniva a collocarsi ad un livello leggermente inferiore in quanto durante la laminazione era necessaria una minore attenzione, dal momento che esse erano destinate alla rifusione».
d) Infine, il prezzo del materiale di cui trattasi è sempre stato molto più alto del prezzo del rottame ordinario importato; questa circostanza, se da sola non è sufficiente a far escludere il materiale litigioso dalla sfera d'applicazione delle decisioni di cui sopra, costituisce cionondimeno un elemento atto a corroborare l'assunto della convenuta. Non sarebbe infatti conforme agli scopi del consorzio di perequazione l'assoggettare ai relativi contributi gli acquirenti di un prodotto notevolmente più caro di quello di cui il consorzio doveva appunto far diminuire il prezzo.
Dal complesso di questi elementi si desume che il mezzo è infondato.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — La domanda di annullamento › 2. Secondo mezzo: violazione dell'articolo 15 del trattato C.E.C.A.
paragrafo 1
La ricorrente assume che, essendo erronea per le ragioni esposte a proposito del mezzo che precede la motivazione della decisione impugnata, questa è viziata da violazione di forme essenziali.
paragrafo 2
Risulta da quanto esposto sub 1) che l'erroneità della motivazione non è stata provata. Il mezzo va quindi disatteso.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — La domanda di annullamento › 3. Terzo mezzo: violazione dell'articolo 4 b) del trattato C.E.C.A.
paragrafo 1
La ricorrente si duole che la decisione impugnata provochi una discriminazione a favore degli acquirenti del materiale di cui trattasi e danneggi gli acquirenti di rottame ordinario, soggetti questi all'onere perequativo.
paragrafo 2
La Corte rileva che dalle considerazioni esposte sub 1) risulta che le due categorie di prodotti si differenziano così nettamente da non potersi parlare di discriminazione solo perché la convenuta ha applicato due criteri differenti nei loro confronti.
paragrafo 3
In ispecie, poiché il materiale litigioso, come si è detto, non è rottame ai sensi delle decisioni di base, queste non autorizzavano la convenuta a sottoporlo ai contributi di perequazione. Il mezzo è diretto in realtà contro le stesse decisioni fondamentali è sotto questo aspetto contrasta con le considerazioni esposte sopra, sub 1) d).
paragrafo 4
Esso va quindi disatteso.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — La domanda di annullamento › 4. Quarto mezzo: violazione dei principi giuridici generali applicabili alla revoca degli atti amministrativi
paragrafo 1
a) La ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia revocato ex tunc i «consensi della Cassa di perequazione» del 12 giugno e 12 agosto 1958, con i quali si riconosceva al materiale litigioso la caratteristica di «rottame». In subordine essa sostiene che, anche ammettendo l'illegittimità di tali «consensi», la loro revoca sarebbe in ogni caso invalida.
Essa avrebbe infatti avuto buoni motivi per fare affidamento sulla stabilità della situazione creata da detti «consensi», i quali inoltre sarebbero stati revocati oltre ogni termine ragionevole.
La Corte osserva che dalle considerazioni esposte sopra sub 1) si desume che le dichiarazioni della Cassa di perequazione hanno avuto come effetto l'erronea applicazione delle decisioni di base e non possono quindi essere considerate valide. In ogni caso esse non costituiscono «decisioni» nel vero senso della parola. Una decisione deve infatti presentarsi come un atto emanante dall'organo competente, destinato a produrre effetti giuridici, che costituisca lo stadio finale dell'iter interno e che statuisca definitivamente in una forma atta a farne identificare la natura.
Alcuni di tali requisiti mancano nella fattispecie. Infatti ed anzitutto non è stato provato e nemmeno affermato che le dichiarazioni di cui trattasi provengono da una deliberazione formale degli organi della Cassa di perequazione. Per quanto riguarda poi più specificamente la lettera del 12 giugno 1958, intitolata «Controllo del vostro imponibile da parte della S.A. fiduciaria svizzera», vi si legge :
«Con riferimento alla relazione stesa dalla Società fiduciaria svizzera circa il controllo del vostro imponibile, ci pregiamo rilevare quanto segue: 1) … 2) Le vostre cadute Armco vendute a terzi erano in parte detratte dall'imponibile e in parte no… Il rottame derivato dai prodotti Armco dev'essere considerato nelle dichiarazioni come rottame ordinario… Quindi le 257 t sono ancora detraibili… 3)…»
Questa lettera risulta quindi essere una semplice comunicazione con cui si invitava la ricorrente a rettificare le sue dichiarazioni al consorzio di perequazione.
Per quanto riguarda poi la lettera del 12 agosto, questa è stata redatta ed inviata successivamente all'entrata in vigore della decisione 13-58, con cui l'Alta Autorità, considerando tra l'altro che «è necessario che i poteri delegati alla Cassa di perequazione… siano riassunti dall'Alta Autorità» ha stabilito che «le competenze, da tali decisioni attribuite alla Cassa di perequazione… sono devolute all'Alta Autorità, la quale potrà affidare il lavoro di esecuzione alla Cassa di perequazione o ad ogni organismo adatto». Quindi, alla data di cui trattasi, la Cassa di perequazione non aveva più la facoltà di emanare decisioni che potessero essere assimilate a quelle dell'Alta Autorità.
b) L'Alta Autorità può revocare, anche con effetto retroattivo, le sue decisioni, fatto salvo il principio della certezza del diritto, che deve essere rispettato in determinati casi eccezionali. Tale facoltà è ancor più ampia allorché la «revoca» ha come oggetto non una decisione formale, ma una semplice dichiarazione.
Nella fattispecie la ricorrente ha potuto fare affidamento soltanto per un breve lasso di tempo sull'atteggiamento assunto dalla Cassa di perequazione. A norma dell'articolo 1 b) della decisione 13-58 entrata in vigore poco dopo l'invio della prima lettera e poco prima dell'invio della seconda, la convenuta si è riservata il diritto di «revocare, qualora risulti necessario, ogni deliberazione» degli organismi di Bruxelles e di «prendere i provvedimenti che la revoca può comportare». Questa disposizione era atta a mettere in forse tutti gli atti emanati da detti organi.
D'altro canto, in considerazione della vastità del compito di procedere al riesame del complesso di detti atti, i beneficiari di eventuali dichiarazioni favorevoli non potevano attendersi che la decisione che avrebbe regolato definitivamente le varie situazioni fosse presa entro breve termine. Il 25 novembre 1959, una lettera indirizzata dalla direzione mercato dell'Alta Autorità alla consorella della ricorrente (il cui direttore generale presiede ad entrambe le società) menzionava una «controversia tra voi e la vostra clientela» circa la qualificazione di un materiale analogo a quello litigioso.
Con lettera 17 agosto 1961, la direzione mercato dell'Alta Autorità comunicava alla ricorrente che il problema in questione era «attualmente sottoposto a riesame» e che i servizi dell'Alta Autorità «accettavano in via provvisoria il sistema di dichiarazione prescelto dalla vostra società». Con lettera 8 ottobre 1962, la direzione mercato ha comunicato alla ricorrente il suo atteggiamento definitivo, identico a quello assunto dalla convenuta nel caso in esame.
Infine, si deve considerare che, confermando un vantaggio illegittimamente accordato ad un'impresa nell'ambito del consorzio di perequazione, la convenuta non solo aggraverebbe gli oneri delle altre imprese, tra le quali vi sono anche concorrenti della beneficiaria, ma creerebbe inoltre e soprattutto a favore di questa una posizione privilegiata.
Dalle considerazioni che precedono si desume che il mezzo va disatteso.
Essendo risultati infondati tutti i mezzi invocati dalla ricorrente, la domanda di annullamento va respinta.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulla domanda di risarcimento
paragrafo 1
Per il caso di reiezione della domanda di annullamento, la ricorrente chiede in subordine il risarcimento del danno che le sarebbe stato arrecato da una faute de service della convenuta. Tale faute consisterebbe nel fatto che la Cassa di perequazione «ha autorizzato la ricorrente a detrarre i quantitativi litigiosi dall'imponibile della perequazione senza previamente accertare la regolarità dell'operazione».
paragrafo 2
La ricorrente assume poi che, ove non si fosse verificata detta faute, il materiale litigioso sarebbe stato venduto a prezzo superiore, vale a dire al prezzo effettivo del materiale sarebbe stato aggiunto l'onere perequativo. Se fosse stata esattamente informata, la ricorrente non avrebbe ignorato il vantaggio di cui fruivano i suoi clienti per l'esonero del materiale dai contributi né lo svantaggio che le sarebbe derivato dall'impossibilità di detrarre il tonnellaggio corrispondente.
paragrafo 3
La Corte rileva che e anzitutto necessario esaminare se il comportamento criticato abbia potuto arrecare pregiudizio alla ricorrente.
paragrafo 4
Posto che il comportamento della ricorrente, sia prima sia dopo le dichiarazioni della Cassa di perequazione, è rimasto immutato, non risulta che dette dichiarazioni abbiano avuto un'influenza sulla sua politica dei prezzi. Essa ha infatti seguito la stessa politica nel periodo anteriore, cioè all'epoca in cui, secondo quanto asserisce, essa doveva prevedere la possibilità che i prodotti litigiosi non fossero considerati come «rottame». Non è inoltre possibile provare che i clienti della ricorrente avrebbero pacificamente accettato un aumento di prezzo per il materiale litigioso. In realtà, il prezzo che la ricorrente avrebbe potuto ricavare era in primo luogo il risultato del gioco della domanda e dell'offerta; in secondo luogo, i clienti, che hanno sempre sostenuto che il materiale litigioso non era rottame, non erano dal canto loro vittime di un errore.
paragrafo 5
La domanda di risarcimento va quindi disattesa senza che sia necessario accertare se il comportamento criticato costituisca una faute de service, né assumere le prove offerte dalla ricorrente.
SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sulle spese
paragrafo 1
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
paragrafo 2
La ricorrente e rimasta soccombente e le spese del giudizio vanno quindi poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti gli articoli 4, 14, 15, 33, 40 e 53 del trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie l'articolo 69, paragrafo 2,
viste le decisioni dell'Alta Autorità n. 28-53 (G.U. del 15 marzo 1953, pag. 97), n. 21-54 (G.U. del 30 marzo 1954, pag. 286) e n. 13-58 (G.U. del 30 luglio 1958, pag. 269),
LA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1. La domanda di annullamento e la domanda di risarcimento sono respinte.
2. Le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 16 giugno 1966.
Hammes
Delvaux
Strauß
Donner
Trabucchi
Lecourt
Monaco
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 giugno 1966.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
Ch. L. Hammes