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Sez. 1, Sentenza n. 7462 del 22/04/1985 Ud. (dep. 07/08/1985) Rv. 170230 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI - PROMOTORE - NOZIONE ALLA SOLA ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE ANCHE ALLA ATTIVITÀ ULTERIORE.*
Stato
decisa il 1985-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170230-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI - PROMOTORE - NOZIONE ALLA SOLA ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE ANCHE ALLA ATTIVITÀ ULTERIORE.*

Promotore di una associazione per delinquere non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore, enunciandone il programma, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)