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Sez. 4, Sentenza n. 7597 del 08/11/2013 Ud. (dep. 18/02/2014) Rv. 259122 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa professionale medica - Medico anestesista - Posizione di garanzia - Obblighi - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259122-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa professionale, l'anestesista è tenuto a controllare, prima dell'inizio dell'intervento chirurgico, che lo sfigmanometro ed il pulsossimetro siano presenti in sala operatoria e siano, altresì, pronti all'uso, essendo suo compito verificare costantemente i parametri vitali del paziente. (Nella fattispecie è stata riconosciuta la responsabilità dell'anestesista per il decesso del paziente, avvenuto a causa della mancata tempestiva diagnosi di un difetto di ventilazione, dovuta all'omessa verifica manuale dei parametri vitali per la mancanza in sala operatoria dello sfigmanometro e pulsossimetro, non potendosi utilizzare la strumentazione elettronica per un improvviso blackout).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)