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Sez. 1, Sentenza n. 2903 del 15/02/2016 (Rv. 638462 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conto corrente bancario - Fallimento del correntista - Rimesse sul conto corrente da parte del fideiussore - Revocabilità - Esclusione - Presupposti - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638462-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., quando risulti che, con tali pagamenti, il terzo - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha solo adempiuto, in qualità di fideiussore, l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice, di carattere autonomo, ancorchè accessoria e di contenuto identico rispetto all'obbligazione principale, sì da evitare le conseguenze cui resterebbe esposto per effetto dell'inadempimento, dovendosi ritenere che la modalità del pagamento, che ha valenza solo contabile e non incide sulla provenienza della somma dal terzo e sulla causa del pagamento (estinzione dell'obbligazione fideiussoria, in difetto di una diversa imputazione), non determini, di per sè, l'acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente, sicché non viola la "par condicio creditorum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)