Sez. 2, Sentenza n. 1086 del 26/03/1976 (Rv. 379760 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - SUSSISTENZA DI UNA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA - CRITERIO DI ACCERTAMENTO.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - SUSSISTENZA DI UNA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA - CRITERIO DI ACCERTAMENTO.*
Al fine di accertare se una dichiarazione scritta, con la quale un soggetto disponga in favore di altra persona di tutte o parte delle proprie sostanze, contenga la volonta del dichiarante di far valere la disposizione solo per il tempo in cui avra cessato di vivere e, quindi, configuri una disposizione testamentaria, e necessario indagare, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue, o comunque di valore non certo, su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalita perseguite con la disposizione medesima. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che una dichiarazione scritta di disposizione di un immobile configurava non un atto di ultima volonta, ma una donazione, nulla per vizio di Forma, in quanto il dichiarante aveva usato il termine 'donò, anziche 'lasciò, e non aveva fatto espresso riferimento al valore della disposizione per il caso di morte. La SC ha cassato detta statuizione, per la mancata indagine su tutte le peculiari circostanze che avevano accompagnato la disposizione, quali le condizioni del dichiarante ed i suoi rapporti affettivi con il beneficiario, la tenera eta di quest'ultimo, la consegna del documento ai familiari del medesimo ecc). (V 1390/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)