REGOLAMENTO (CEE) N. 1112/73 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1973 che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 509/732, ha istituito un regime di importi compensativi applicabili negli scambi degli Stati membri tra loro e con i paesi terzi; che tale regime è diventato sempre più complesso con l'aumento del numero degli Stati membri interessati;
considerando che è stato convenuto l'11 marzo 1973 di mantenere per le monete di taluni Stati membri uno scarto stantaneo massimo in contanti del 2,25 % e che pertanto è possibile istituire un nuovo regime meno complesso;
considerando che è opportuno che il nuovo regime sia basato sul principio della presa in considerazione, all'atto del calcolo degli importi compensativi per le monete degli Stati membri mantenute tra di sees all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, dello scarto che esiste tra i tassi di conversione utilizzati nel quadro della politica agricola comune e il tasso centrale; che per quanto riguarda le altre monete è appropriato prendere come base le relazioni con le altre monete summenzionate;
considerando che l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 ha istituito un sistema di addizione e di sottrazione degli importi compensativi applicabili negli scambi intracomunitari; che l'esperienza ha dimostrato che ne risultano difficoltà di ordine amministrativo; che è pertanto indicato orientardi verso un sistema nel quale ciascuno Stato membro compensa gli scarti dovuti all'evoluzione della sua moneta, salvo possibilità di deroghe,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71 è sostituito dal seguente testo: "1. Per i prodotti per i quali sono previste misure di intervento, gli importi compensativi sono pari agli importi ottenuti applicando ai prezzi:
a) per gli Stati membri le cui monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, la percentuale che rapresenta lo scarto tra
— il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune e
— il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;
b) per gli Stati membri che non rientrano tra quelli di cui al punto a), la media delle percentuali che rappresenta lo scarto tra
— il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato, e la parità ufficiale o, in caso di non osservanza di tale parità, il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a) e
— il corso di cambio in contanti per la moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui al punto a), constatato durante un periodo da determinare."
Art. 2
Il testo dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 è sostituito dal seguente testo: " Quando un prodotto esportato da uno Stato membro è stato importato in uno Stato membro che deve concedere un importo compensativo all'importazione, lo Stato membro esportatore puo, d'accordo con lo Stato membro importatore, versare l'importo compensativo che dovrebbe essere concesso da detto Stato importatore. In tal caso, nessun importo compensativo è concesso dallo Stato membro importatore per i prodotti provenienti dallo Stato membro in questione. L'importo compensativo è convertito sulla base del corso del cambio in contanti delle monete in questione constatato durante un periodo da determinare.
Gli Stati membri esportatori che ricorrono a tale facoltà ne informano la Commissione."
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal giorno in cui entrano in vigore le modalità necessarie per la sua applicazione, adottate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 974/71.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi 30 aprile 1973. Per il Consiglio Il Presidente A. LAVENS