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Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 09/04/1975 (Rv. 374815 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - PREGIUDIZIO DELL'USO DEGLI ALTRI CONDOMINI - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374815-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - PREGIUDIZIO DELL'USO DEGLI ALTRI CONDOMINI - ONERE PROBATORIO.*

A norma dell'art 2697 cod civ, chiunque chiede l'attuazione della volonta della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di Azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso e che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha, invece, l'Onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioe dei fatti idonei ad impedire la nascita ed il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa. Incombe, pertanto, sul condominio il quale contesti la liceita della modifica apportata da altro condominio alla parte di edificio di proprieta comune, nel suo esclusivo interesse, in quanto tale modifica non consente analogo uso da parte degli altri condomini, dare la prova dell'allegata impossibilita di analogo uso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)