Sez. 1, Sentenza n. 4856 del 09/05/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169263 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - DOMICILIO DICHIARATO - DETENUTO O INTERNATO - DOMICILIO REALE INDICATO ALL'ATTO DELLA SCARCERAZIONE - TENTATA NOTIFICA NEL DOMICILIO REALE E DEPOSITO IN CANCELLERIA - OMESSA NOTIFICA NEL DOMICILIO ELETTO - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NULLITÀ - SUSSISTENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - DOMICILIO DICHIARATO - DETENUTO O INTERNATO - DOMICILIO REALE INDICATO ALL'ATTO DELLA SCARCERAZIONE - TENTATA NOTIFICA NEL DOMICILIO REALE E DEPOSITO IN CANCELLERIA - OMESSA NOTIFICA NEL DOMICILIO ELETTO - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NULLITÀ - SUSSISTENZA.*
Non è consentita la citazione per il giudizio di appello con il rito degli irreperibili nei confronti di imputato, già detenuto e che abbia eletto domicilio presso il suo difensore, essendo risultata vana la notifica al domicilio reale dichiarato all'atto della dimissione dal carcere. Il giudizio d'appello celebrato in contumacia è affetto da nullità insanabile ai sensi del secondo comma dell'art. 185 cod. proc. pen. che, con l'espressione "omessa citazione dell'imputato", si riferisce alla fattispecie complessa costituita dal decreto e dalla notificazione correlata a vizi così gravi da doversi equiparare alla omissione dell'atto, nel senso che essi incidono sulla esistenza del rapporto processuale. (V mass n 152485; (V mass n 152486; (V mass n 150884).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)