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Sez. 5, Sentenza n. 11157 del 10/05/2013 (Rv. 626783 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa di igiene ambientale - Atti impositivi - Natura amministrativa - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626783-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un'entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali previsti dalla legge per tali atti, come del resto ha statuito anche la Corte costituzionale in sede di conferma della legittimità dell'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione tributaria (sentenza 24 luglio 2009 n. 238).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)