Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 20/05/1966 (Rv. 322599 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - DENUNZIA DI SUCCESSIONE - VALORE PROBATORIO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - DENUNZIA DI SUCCESSIONE - VALORE PROBATORIO.*
La denuncia di successione, avente di per se efficacia solo ai fini fiscali, non puo costituire prova del diritto del denunciante sui beni che ne formano oggetto, pur potendosene derivare elementi di convincimento anche a favore dei denuncianti, circa la situazione di fatto esistente al momento della denunzia stessa. Correlativamente, dalla circostanza che nella denunzia di successione non siano stati inclusi determinati beni e che non si sia avuta neppure una denunzia suppletiva, provvedendosi alla trascrizione dell'unica originaria denunzia, ben possono trarsi elementi contro i denunzianti e contro i loro aventi causa, che, a distanza di tempo, sostengano la proprieta dei beni non inclusi nella denunzia, affermando che questi sono ad essi pervenuti dalla successione cui la denunzia si riferisce. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)