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Sez. 1, Sentenza n. 1203 del 20/01/2006 (Rv. 585646 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione dell'assegno di divorzio - Criteri - Autonomia rispetto a quelli operanti in sede di separazione dei coniugi - Conseguenze - Mancata richiesta di un assegno di mantenimento in sede di separazione - Effetti - Attuale autosufficienza economica del coniuge richiedente l'assegno di divorzio dimostrata da quella mancata richiesta - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585646-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Poiché l'assegno di divorzio è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento economico al coniuge separato, non rappresenta una circostanza decisiva, ai fini della dimostrazione della attuale autosufficienza economica del coniuge richiedente l'assegno di divorzio, la mancata richiesta, in sede di separazione, da parte di questo, di un assegno di mantenimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)