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Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Testo in vigore al

Art. 74 Computo dell'indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo

1. Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennita', la pensione privilegiata di prima categoria e' aumentata dell'aliquota indicata negli articoli 59 e 60, con un minimo di aumento corrispondente a:

  1. 1) quindici ventottesimi, se ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

  2. 2) tredici trentunesimi, se ufficiali superiori o capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

  3. 3) tredici trentatreesimi, se ufficiali subalterni della Arma aeronautica, ruolo naviganti;

  4. 4) ventidue quarantesimi, se ufficiali generali del genio aeronautico, ruolo ingegneri, o del Corpo sanitario aeronautico;

  5. 5) diciotto quarantesimi, se ufficiali superiori o inferiori del genio aeronautico, ruolo ingegneri, o del Corpo sanitario aeronautico;

  6. 6) diciotto quarantacinquesimi, se ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, o del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici;

  7. 7) dodici quarantacinquesimi se sottufficiali dell'Arma aeronautica,
    ruolo naviganti;

  8. 8) dieci quarantacinquesimi se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

2. Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra e' stabilito nella misura di lire 46.400 se piloti e lire 35.100 se specialisti.

3. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima e' determinato applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67.

4. In nessun caso la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo
stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennita' di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, calcolata ad anno.

Art. 75 Servizi antincendi e Corpo forestale

1. Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all'art. 61.

Art. 76 Allievi delle accademie militari

1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali e' determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale.

2. Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata e' determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza.

Art. 77 Malattie tropicali

1. Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo sono considerate dipendenti da fatti di servizio le malattie tipicamente tropicali ivi contratte.

Art. 78 Ricovero in ospedali psichiatrici

1. In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.

Art. 79 Opzione per trattamento a carico di Governi esteri

1. Nei casi di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto hanno facolta' di optare, con le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori, rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di riversibilita' previsti dal presente testo unico.

Art. 80 Servizio di guerra

1. Il servizio di guerra o attinente alla guerra non da' titolo al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalita' stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra.

2. Qualora la lesione o l'infermita' per la quale e' chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento e' emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perche' il servizio che ha determinato la lesione o l'infermita' non e' considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.

3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro e' adottato anche se la lesione o l'infermita' sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Titolo V. Trattamento di riversibilita'

Art. 81 Coniuge superstite

1. La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.

2. La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilita' purche' il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.

3. La pensione di riversibilita' spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni.

4. La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto alla vedova un assegno alimentare.

5. Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianita' di cui al primo comma, spetta un'indennita' per una volta tanto.

6. In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di eta'. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.

7. La pensione di riversibilita' e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

8. Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Art. 82 Orfani

1. Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilita'; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

2. Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purche' la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di eta', nonche' i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purche' la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di riversibilita', tale trattamento spetta anche agli affiliati, purche' la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'.

3. Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

4. Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianita' prevista dall'art. 42, comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennita' per una volta tanto.

Art. 83 Genitori

1. Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il coniuge ne' figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purche' siano inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni nonche' nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato.

2. In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affilianti.

3. Alla madre vedova e' equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa e' divisa in parti uguali tra i genitori.

4. Quando, ferme restando le altre condizioni la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare.

5. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.

Art. 84 Fratelli e sorelle

1. In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purche' siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, nonche' conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.

2. Si applica l'art. 82, comma terzo.

Art. 85 Condizioni economiche

1. Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita', gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.

2. Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

3. L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma e' effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime.

4. Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di riversibilita' spettante ai familiari suindicati e' subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti autorita' consolari.

5. Per la definizione delle situazioni anteriori al 1 gennaio 1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta complementare.

Art. 86 Sussistenza e cessazione delle condizioni previste

1. Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilita' devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato.

2. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilita' e' revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare.

3. La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilita', salvo quanto disposto nel successivo art. 87.

4. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

Art. 87 Consolidamento

1. La pensione di riversibilita' spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di meta' della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro.

2. Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore.

Art. 88 Misura della pensione di riversibilita' e dell'assegno alimentare

1. La pensione di riversibilita' e' pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi e' deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:

  1. a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;

  2. b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo; tre, 40 per cento; quattro, 50 per cento; piu' di quattro, 60 per cento;

  3. c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con piu' di tre, 75 per cento.

2. Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; pero' le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano a quest'ultimo.

3. Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della pensione. La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali.

4. L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di separazione legale e' pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza tra l'importo della pensione di riversibilita', che sarebbe spettata al coniuge superstite con orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

5. Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare, i genitori o i collaterali del dipendente o pensionato, i quali abbiano diritto alla pensione di riversibilita', la conseguono nella misura prevista dal primo comma con detrazione dell'importo dell'assegno alimentare.

Art. 89 Misura dell'indennita' per una volta tanto

1. L'indennita' per una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare.

2. Detta indennita' e' dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.

3. Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennita' e' attribuita per meta' alla vedova, mentre l'altra meta' e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; pero' le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima.

4. Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennita', questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.

5. Ciascuna quota separata spettante agli orfani non puo' superare un quarto dell'indennita' intera. Se vi e' la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennita'.

Art. 90 Riversibilita' dell'assegno rinnovabile

1. I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione di riversibilita' secondo le norme applicabili per i congiunti del pensionato.

Art. 91 Scomparsa e irreperibilita'

1. I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa competere la pensione di riversibilita', conseguono temporaneamente il relativo trattamento quando sia stato nominato il curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi sia il legale rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purche' sia stato emesso il provvedimento di cessazione dal servizio.

2. Il trattamento temporaneo e' corrisposto con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa e' avvenuta successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Se questi ritorna o se e' provata la sua esistenza, il trattamento temporaneo cessa e le rate gia' corrisposte sono imputate alle competenze di attivita' o di quiescenza a lui spettanti; se e' accertata la sua morte, il trattamento temporaneo e' tramutato in pensione.

3. In caso di irreperibilita' per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra si applicano le disposizioni della legge 1 ottobre 1951, n. 1140.

Art. 92 Trattamento privilegiato di riversibilita'

1. Quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.

2. Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-45.

3. E' data facolta' agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria.

4. Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.

5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermita' o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.

6. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non puo' avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.

Art. 93 Trattamento speciale

1. Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

2. Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda e' presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed e' corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.

3. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilita'.

4. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.

5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488.

6. La pensione spettante alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato nonche' dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni turistiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennita' di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.

7. La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente e' liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attivita' di cui al comma predetto.

8. Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sara' riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attivita' di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

9. Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.

Titolo VI. Assegni accessori

Art. 94 Tredicesima mensilita'

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilita' da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilita' e' commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.

2. Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilita' si riferisce, questa e' dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

3. La tredicesima mensilita' non e' dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo sia corrisposto in un numero di mensilita' superiore a dodici.

4. Per il personale militare al quale e' applicabile l'articolo 58, il rateo della tredicesima mensilita' e' calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso e' sospeso.