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Sez. 5, Ordinanza n. 409 del 15/03/1973 Cc. (dep. 03/04/1973) Rv. 123714 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - MOTIVAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE - MANCATA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTÌ PER I PRECEDENTI PENALÌ - MOTIVAZIONE CONGRUA.*
Stato
decisa il 1973-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123714-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - MOTIVAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE - MANCATA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTÌ PER I PRECEDENTI PENALÌ - MOTIVAZIONE CONGRUA.*

Agli effetti della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non ha affatto l'Onere di compiere un minuzioso esame della personalita del reo, ma deve solo affermare l'inesistenza di circostanze tali che possono indurre ad una riduzione della pena, anche se non prevista come circostanze attenuanti, ovvero l'inesistenza di circostanze tali da prevalere su quelle che aggravano il fatto. (fattispecie in cui e stata ritenuta congrua la motivazione secondo la quale l'imputato doveva essere ritenuto immeritevole delle attenuanti generiché per i suoi precedenti penalì). (Conf 115344, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)