Sez. L - , Sentenza n. 21116 del 12/09/2017 (Rv. 645612 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti – Analogie e differenze rispetto a quella con requisiti normali – Art. 40 r.d.l. n. 1827 del 1935, “ratione temporis” – Ambito applicativo – Personale artistico, teatrale e cinematografico - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, introdotta dall’art. 7, comma 3, del d.l. n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 160 del 1988, “ratione temporis” vigente, i soggetti obbligatoriamente assicurati sono gli stessi dell’indennità di disoccupazione a requisiti normali, con conseguente applicazione del regime di esclusione stabilito dall’art. 40, n. 8, del r.d.l. n. 1827 del 1935, relativo alle prestazioni occasionali, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione riguardante il “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui al n. 5 del citato articolo. (Nella specie, la S.C. dando applicazione al principio, ha cassato la sentenza impugnata negando che un corista-tenore fosse soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con riguardo, sia all’indennità a requisiti normali, sia a quella a requisiti ridotti).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Regio Decr. 07/12/1924 num. 2270 art. 7, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3158 art. 2 lett. 5, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 lett. 5 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)