diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5046 del 16/02/2022 (Rv. 663868 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Incompetenza territoriale - Omesso rilievo - Consolidamento della competenza anche ai fini del successivo giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663868-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO

In tema di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 8 della l. n. 24 del 2017, il rinvio all'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. fa sì che il provvedimento con cui il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sulla relativa istanza non assuma alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito, con la conseguenza che il mancato rilievo d'ufficio dell'incompetenza (derogabile o inderogabile), o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti, non determina il consolidamento della competenza, in capo all'ufficio giudiziario adito, anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni delineato, per il giudizio a cognizione piena, dall'art. 38 c.p.c..

Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)