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Sez. 5, Sentenza n. 8334 del 20/06/2000 (Rv. 537772 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER L'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Coniugi - Redditi - Dichiarazione congiunta - Presentazione - Avviso di mora per debiti del marito - Notifica alla moglie - Legittimità - Disciplina ex art. 17 della legge n. 114/77 - Contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537772-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER L'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

In tema di dichiarazione dei redditi congiunta, l'avviso di mora, notificato alla moglie (e per essa all'erede) per debiti del marito, è legittimo, essendo i coniugi responsabili in solido, ex art. 17 della legge n. 114/1977, per il pagamento della imposta, delle soprattasse, pene pecuniarie e degli interessi iscritti a ruolo a nome del marito, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)