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Sez. 1, Sentenza n. 2827 del 22/04/1986 (Rv. 445865 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445865-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nella disciplina del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (e successive modificazioni), la data dell'appello contro la decisione della commissione di primo grado, in relazione alla quale deve essere riscontrata la tempestività della proposizione dell'appello medesimo, è indicata dalla segreteria di detta commissione, con un'attestazione, che è apposta, con natura di atto in originale, sia sull'originale dell'impugnazione, sia sulla sua copia da notificare. Pertanto, qualora l'una e l'altra attestazione indichino date di deposito diverse, e la diversità debba considerarsi frutto di errore, alla stregua dell'identità del numero del relativo protocollo (evidenziante la contestualità della presentazione dell'originale dell'impugnazione e della sua copia), il contrasto medesimo deve essere risolto dalla commissione "ad quem", nell'Esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 35 del citato decreto, mediante opportune verifiche sui registri della predetta segreteria, al fine d'individuare il giorno corrispondente e quel numero di protocollo.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 36, DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)