Sez. 5 - , Sentenza n. 12631 del 19/05/2017 (Rv. 644237 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Appello dell’ufficio in giudizio riguardante avviso di accertamento - Necessità di uno specifico ed autonomo motivo di appello sulle sanzioni - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'appello dell'Ufficio nel giudizio riguardante l’impugnazione di un avviso di accertamento non necessita di uno specifico ed autonomo motivo sulle sanzioni, costituendo queste un'obbligazione accessoria a quella principale, direttamente discendente da essa, ed in cui, quindi è compresa, sicchè deve escludersi che sia affetta dal vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale che, in assenza del predetto autonomo e specifico motivo, confermi "in toto" l'avviso di accertamento, anche con riguardo alle sanzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)