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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 9 dicembre 1997, causa C-265/95

Decisione
decisa il 1997-12-09
ECLI
ECLI:EU:C:1997:595

Epigrafe

Sentenza della Corte 9 dicembre 1997 Nella causa C-265/95, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ricorrente, sostenuta da Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro Gonzalez, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dai signori Stephen Richards e Hark Hoskins, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt, intervenienti, contro Repubblica francese, rappresentata dal signor Jean-François Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, dalle signore Catherine de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione, e Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, nonché dal signor Philippe Martinet, segretario agli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari ed adeguati affinché atti di singoli non ostacolino la libera circolazione degli ortofrutticoli, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli e dall'art. 30 del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 5 di detto Trattato, LA CORTE, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, R J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza 10 giugno 1997, durante la quale la Commissione è stata rappresentata dai signori Hendrik van Lier e Jean-Francis Pasquier, il Regno di Spagna dalla signora Rosario Silva de Lapuerta e la Repubblica francese dal signor Jean-François Dobelle e dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 luglio 1997, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 4 agosto 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari e adeguati affinché atti di privati non ostacolino la libera circolazione degli ortofrutticoli, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli e dall'art. 30 di detto Trattato, in combinato disposto con l'art. 5 dello stesso Trattato.
punto 2
La Commissione afferma di avere regolarmente ricevuto da oltre un decennio denunce circa l'inerzia delle autorità francesi rispetto ad atti di violenza commessi da privati e da movimenti rivendicativi di agricoltori francesi contro prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri. Tali atti consistono, in particolare, nell'intercettazione di camion che trasportano dette merci nel territorio francese e nella distruzione del loro carico, in violenze contro i conducenti, in minacce profferte contro supermercati francesi che vendono prodotti agricoli originari di altri Stati membri nonché nel danneggiamento di tali merci esposte negli esercizi commerciali francesi.
punto 3
La Commissione constatava che, a partire dal 1993, alcuni movimenti di agricoltori francesi, fra i quali un'organizzazione denominata «Coordination rurale», avevano intrapreso una sistematica campagna di controllo dell'offerta dei prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri, caratterizzata, in particolare, da intimidazioni nei confronti dei grossisti e dei dettaglianti per indurli ad approvvigionarsi esclusivamente di merci francesi, dall'imposizione di un prezzo minimo di vendita delle merci in questione nonché dall'organizzazione di controlli diretti ad accertare se gli operatori economici si conformassero agli ordini impartiti.
punto 4
Così, dall'aprile al luglio 1993, la detta campagna si accaniva in particolare contro fragole originarie della Spagna. Nell'agosto e nel settembre dello stesso anno identico destino toccava a pomodori provenienti dal Belgio.
punto 5
Nel 1994 in particolare le fragole spagnole costituivano oggetto dello stesso tipo di azioni, ossia minacce contro centri commerciali e distruzione di merci e di mezzi di trasporto, e violenti incidenti si verificavano due volte nello stesso luogo nell'arco di due settimane senza che le forze dell'ordine presenti intervenissero per proteggere efficacemente i camion e il loro carico.
punto 6
La Commissione menziona anche altri casi di vandalismo che hanno ostacolato in Francia la libera circolazione di prodotti agricoli originari dell'Italia e della Danimarca.
punto 7
Dopo essere intervenuta più volte presso le autorità francesi, la Commissione riteneva che la Repubblica francese, non avendo adottato tutti i procedimenti necessari e adeguati affinché atti di privati di natura tale da costituire illeciti penali non ostacolassero la libera circolazione dei prodotti agricoli, fosse venuta meno agli obblighi impostile dalle organizzazioni comuni dei mercati di prodotti agricoli e dall'art. 30 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 5 dello stesso Trattato. Di conseguenza, con lettera 19 luglio 1994, la Commissione, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, invitava il governo francese a presentarle, entro il termine di due mesi, le sue osservazioni sull'inadempimento addebitato.
punto 8
II governo francese rispondeva, con lettera 10 ottobre 1994, che aveva sempre fermamente condannato gli atti di vandalismo commessi da agricoltori francesi. Sottolineava che i provvedimenti preventivi di sorveglianza, di protezione e di raccolta di informazioni avevano consentito una notevole diminuzione degli incidenti fra il 1993 e il 1994. Peraltro, il fatto che le Procure disponessero sistematicamente inchieste giudiziarie avrebbe dimostrato la determinazione delle autorità francesi a reprimere tutti i comportamenti delittuosi intesi ad ostacolare le importazioni di prodotti agricoli da altri Stati membri. Tuttavia, tali operazioni «tipo commando», effettuate in modo imprevedibile da gruppetti assai mobili, avrebbero reso estremamente difficile l'intervento delle forze dell'ordine e avrebbero spiegato il fatto che i procedimenti giudiziari espletati erano spesso infruttuosi. Infine, le prassi della «Coordination rurale», dirette a influenzare il mercato dei prodotti agricoli avvalendosi di minacce e di distruzioni, avrebbero costituito oggetto di un procedimento pendente dinanzi al «Conseil de la concurrence».
punto 9
Tuttavia, il 20 aprile 1995 si verificavano nel Sud-Ovest della Francia nuovi gravi incidenti, nel corso dei quali venivano distrutti i prodotti agricoli provenienti dalla Spagna.
punto 10
Pertanto, il 5 maggio 1995 la Commissione emetteva un parere motivato ai sensi dell'art. 169, primo comma, del Trattato. In detto parere essa considerava che la Repubblica francese, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari e adeguati affinché atti di privati non ostacolassero la libera circolazione degli ortofrutticoli, era venuta meno agli obblighi impostile dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli e dall'art. 30 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 5 dello stesso Trattato, e la invitava, a norma dell'art. 169, secondo comma, del Trattato, ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro un termine di un mese.
punto 11
II 16 giugno 1995 il governo francese sottolineava che aveva adottato tutti i provvedimenti a sua disposizione per garantire la libera circolazione delle merci sul suo territorio e che i mezzi dissuasivi istituiti avevano consentito di limitare in misura notevolissima le violenze commesse nel 1995. A livello nazionale, un'azione concertata contro il ripetersi degli atti di vandalismo sarebbe stata stabilita tra i ministeri interessati, azione che comportava in particolare una sorveglianza rafforzata e istruzioni di fermezza ai prefetti e alle forze dell'ordine. Inoltre, a livello locale, un dispositivo di allarme caratterizzato da un regime di assidua sorveglianza degli impianti «sensibili» avrebbe consentito di evitare numerosi incidenti. Anche se non si erano potuti eliminare tutti i rischi di distruzione, in quanto si trattava di azioni mirate imprevedibili per le quali era difficilissimo individuare i responsabili, il Tribunal correctionnel di Nîmes avrebbe condannato, nel 1994, 24 agricoltori per danneggiamento di beni altrui. A partire dall'entrata in vigore, avvenuta il 1° marzo 1994, dell'art. 322-13 del nuovo codice penale sarebbe stata resa più efficace la repressione delle minacce di deterioramento dei beni. Infine, i danni causati sarebbero stati assunti a carico dello Stato e sarebbero state impartite direttive per accelerare il risarcimento del danno subito dagli operatori economici interessati.
punto 12
Secondo la Commissione, il ministro francese dell'Agricoltura dichiarava tuttavia, nel 1995, che, anche se disapprovava e condannava gli atti di violenza degli agricoltori, egli non prendeva affatto in considerazione l'intervento delle forze dell'ordine per porvi rimedio.
punto 13
II 3 giugno 1995 tre camion che trasportavano ortofrutticoli provenienti dalla Spagna costituivano oggetto di atti di violenza nel Sud della Francia, senza che le forze dell'ordine intervenissero. Nei primi giorni del luglio 1995 frutta originaria dell'Italia e della Spagna veniva nuovamente distrutta da agricoltori francesi.
punto 14
La Commissione ha proposto pertanto il ricorso di cui trattasi.
punto 15
Con ordinanze 14 e 27 febbraio 1996, la Corte ha rispettivamente ammesso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Spagna ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
punto 16
A sostegno del suo ricorso, la Commissione fa valere che l'art. 30 del Trattato e le organizzazioni comuni dei mercati degli ortofrutticoli, le quali si baserebbero sullo stesso principio dell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, vietano le restrizioni quantitative all'importazione tra gli Stati membri nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Trattato, gli Stati membri sarebbero tenuti ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso Trattato.
punto 17
Pertanto, le intercettazioni di mezzi di trasporto e i danneggiamenti di prodotti agricoli originari di altri Stati membri, al pari del clima di insicurezza risultante dalle minacce profferte da varie organizzazioni agricole contro distributori di ortofrutticoli provenienti da tali Stati, accertati nella specie sul territorio francese, costituirebbero un ostacolo agli scambi intracomunitari di tali prodotti che gli Stati membri sarebbero obbligati ad impedire adottando i provvedimenti adeguati, anche contro privati che mettano a repentaglio la libera circolazione delle merci.
punto 18
Nella specie, il fatto che gravi incidenti abbiano continuato, anno dopo anno, ad ostacolare l'importazione e il transito in Francia di ortofrutticoli originari di altri Stati membri dimostrerebbe che i provvedimenti preventivi e sanzionatori menzionati dal governo francese a sua difesa non sono né sufficienti né proporzionati per dissuadere in realtà gli autori delle infrazioni dal commetterle e dal reiterarle. Per di più, alla luce degli elementi di fatto di cui dispone la Commissione, emergerebbe che le autorità francesi hanno costantemente omesso di intervenire per prevenire e punire efficacemente gli atti di violenza commessi da agricoltori in Francia.
punto 19
I governi spagnolo e del Regno Unito sostengono le conclusioni della Commissione.
punto 20
Il governo francese controdeduce invece l'infondatezza del ricorso della Commissione.
punto 21
Così, esso avrebbe utilizzato, secondo modalità analoghe a quelle da applicare alle violazioni paragonabili del diritto nazionale, tutti i mezzi necessari ed adeguati per prevenire e punire gli atti commessi da privati in spregio della libera circolazione dei prodotti agricoli. I provvedimenti di sorveglianza adottati nel 1993 avrebbero consentito di limitare in misura notevolissima gli atti di violenza commessi durante gli anni successivi.
punto 22
Tuttavia, tenuto conto, da un lato, del notevole numero di camion che trasportano prodotti agricoli sul territorio francese e della molteplicità delle loro destinazioni, nonché, dall'altro, della imprevedibilità delle manifestazioni di agricoltori che agiscono in piccoli gruppi «tipo commando», non sarebbe possibile eliminare qualsiasi rischio di distruzioni. Quest'ultimo motivo spiegherebbe anche come sia difficilissimo individuare i responsabili e provare la loro partecipazione personale agli atti di violenza per punirli sistematicamente. A partire dal 1994 altre sei persone sarebbero state tuttavia condannate o indagate. Peraltro, occorrerebbe riconoscere alle autorità di polizia un potere discrezionale per decidere se si debba intervenire al fine di salvaguardare l'ordine pubblico. In ogni caso, lo Stato risarcirebbe le vittime delle infrazioni in base ad una responsabilità oggettiva dei pubblici poteri. Così, per gli anni 1993, 1994 e 1995, una somma superiore a 17 milioni di FF sarebbe stata versata a titolo di risarcimento danni.
punto 23
Il governo convenuto aggiunge che il malcontento degli agricoltori francesi è dovuto al notevole aumento delle esportazioni di prodotti spagnoli dopo l'adesione del Regno di Spagna che avrebbe comportato un considerevole ribasso dei prezzi, rafforzato dalla svalutazione competitiva della peseta nonché dai prezzi di dumping praticati dai produttori spagnoli. Il mercato francese degli ortofrutticoli sarebbe stato gravemente perturbato, in quanto nel periodo transitorio previsto in occasione di detta adesione non si era istituito alcun meccanismo di sorveglianza dei prezzi all'esportazione praticati dai produttori spagnoli. Il governo francese sottolinea inoltre che, lungi dall'avere adottato un atteggiamento protezionistico, avrebbe nella specie dato prova di un comportamento costruttivo, sia attivandosi presso il Consiglio per risolvere le difficoltà del mercato degli ortofrutticoli, sia concertandosi con le autorità spagnole.
punto 24
Al fine di valutare la fondatezza del ricorso della Commissione, occorre ricordare, in limine, che la libera circolazione delle merci costituisce uno dei principi fondamentali del Trattato.
punto 25
Al riguardo, l'art. 3, lett. c), del Trattato CE dispone che, ai fini enunciati dall'art. 2, l'azione della Comunità comporta un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli, in particolare, alla libera circolazione delle merci.
punto 26
Ai sensi dell'art. 7 A, secondo comma, del Trattato CE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, secondo le disposizioni del detto Trattato.
punto 27
Tale principio fondamentale è attuato dagli artt. 30 e seguenti del Trattato.
punto 28
In particolare, l'art. 30 stabilisce che sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
punto 29
Tale disposizione, inserita nel suo contesto, dev'essere intesa nel senso che essa mira ad eliminare qualsiasi ostacolo, diretto o indiretto, attuale o in potenza, alle correnti d'importazione nel commercio intracomunitário.
punto 30
In quanto mezzo indispensabile per la realizzazione del mercato senza frontiere interne, l'art. 30 quindi non soltanto vieta i provvedimenti di origine statale che, di per sé, creano restrizioni al commercio fra gli Stati membri, ma può anche applicarsi qualora uno Stato membro abbia omesso di adottare i provvedimenti necessari per far fronte a ostacoli alla libera circolazione delle merci dovuti a cause non imputabili allo Stato.
punto 31
Infatti, l'omissione da parte di uno Stato membro di agire o, se del caso, di adottare i provvedimenti sufficienti a impedire ostacoli alla libera circolazione delle merci, creati in particolare da atti di privati sul suo territorio contro prodotti originari di altri Stati membri, può ostacolare gli scambi intracomunitari al pari di un «facere».
punto 32
L'art. 30 impone quindi agli Stati membri non solo di non adottare direttamente atti o comportamenti tali da costituire un ostacolo agli scambi, ma anche, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato, di adottare qualsiasi provvedimento necessario e adeguato per garantire sul loro territorio il rispetto di detta libertà fondamentale.
punto 33
È vero che in quest'ultimo caso gli Stati membri, che restano i soli competenti quanto al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, fruiscono di una discrezionalità per stabilire quali siano, in una determinata situazione, i provvedimenti più atti ad eliminare gli ostacoli all'importazione dei prodotti.
punto 34
Non è compito pertanto delle istituzioni comunitarie sostituirsi agli Stati membri per prescrivere loro i provvedimenti che devono adottare ed applicare effettivamente al fine di garantire la libera circolazione delle merci sul loro territorio.
punto 35
Tuttavia, spetta alla Corte, tenendo conto dei poteri discrezionali soprammenzionati, accertare, nei casi di cui è investita, se lo Stato membro considerato abbia adottato misure idonee a garantire la libera circolazione delle merci.
punto 36
Si deve aggiungere che le precedenti considerazioni si applicano anche ai regolamenti del Consiglio relativi all'organizzazione comune dei mercati per i vari prodotti agricoli, conformemente agli artt. 38-46 in combinato disposto con l'art. 7, n. 7, del Trattato CE (v. sentenze 14 luglio 1976, cause riunite 3/76, 4/76 e 6/76, Kramer e a., Racc. pag. 1279, punti 53 e 54, e 25 maggio 1993, causa C-228/91, Commissione/Italia, Racc. pag. I - 2701, punto 11, riguardanti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca).
punto 37
Per quanto attiene in particolare alla causa in esame, si deve constatare che non sono contestati i fatti all'origine del ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione contro la Repubblica francese.
punto 38
Orbene, gli atti di violenza commessi sul territorio francese contro i prodotti agricoli originari di altri Stati membri, consistenti segnatamente nell'intercettazione di camion che trasportavano i detti prodotti, nella distruzione del loro carico e in violenze commesse a danno dei conducenti, nonché in minacce indirizzate ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio e in danneggiamenti di merci esposte, creano innegabilmente ostacoli agli scambi intracomunitari di tali merci.
punto 39
Occorre pertanto accertare se, nella specie, il governo francese si sia conformato agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 5, adottando provvedimenti sufficienti ed adeguati per far fronte agli atti di privati che erano all'origine degli ostacoli alla libera circolazione di taluni prodotti agricoli.
punto 40
A questo proposito occorre sottolineare come dalle osservazioni della Commissione risulti che gli incidenti censurati da tale istituzione nel ricorso in esame si verificano regolarmente da oltre dieci anni.
punto 41
Già l'8 maggio 1985 la Commissione aveva inviato alla Repubblica francese una prima lettera di diffida, invitandola ad adottare i provvedimenti preventivi e sanzionatori necessari a porre fine ad atti di tale tipo.
punto 42
Peraltro, la Commissione nella specie ha ricordato più volte al governo francese che il diritto comunitario impone l'obbligo di vigilare sull'effettiva osservanza del principio della libera circolazione delle merci eliminando qualsiasi restrizione alla libertà degli scambi dei prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri.
punto 43
Le autorità francesi disponevano quindi nella specie di un termine sufficientemente lungo per adottare i provvedimenti indispensabili al fine di conformarsi agli obblighi loro imposti dal diritto comunitario.
punto 44
Inoltre, nonostante le spiegazioni fornite dal governo convenuto, secondo il quale sarebbe stato adottato ogni provvedimento necessario per evitare il proseguimento delle violenze e per punire i colpevoli, sta di fatto che, anno dopo anno, incidenti gravi hanno fortemente compromesso gli scambi di prodotti agricoli sul territorio francese.
punto 45
A questo proposito dall'esposizione dei fatti presentata dalla Commissione e non contestata dal governo francese emerge che tali fatti si verificano soprattutto in taluni periodi dell'anno e che vi sono inoltre luoghi particolarmente esposti dove incidenti si sono verificati più volte nel corso di uno stesso anno.
punto 46
A partire dal 1993 gli atti di violenza e di vandalismo non hanno riguardato soltanto i mezzi di trasporto dei prodotti agricoli, ma si sono estesi al settore della distribuzione all'ingrosso e al minuto degli stessi prodotti.
punto 47
Nuovi gravi incidenti dello stesso genere si sono del resto verificati nel 1996 e nel 1997.
punto 48
Va rilevato altresì come non sia stato contestato che, in occasione di tali incidenti, le forze dell'ordine francesi non erano presenti in loco, malgrado il fatto che, in alcuni casi, le autorità competenti fossero state avvertite dell'imminenza di manifestazioni di agricoltori, oppure non sono intervenute nemmeno nei casi in cui erano molto più numerose dei fomentatori dei disordini. Per di più, non si trattava sempre di rapide azioni di manifestanti che agivano di sorpresa e si davano subito alla fuga, poiché, in taluni casi, i disordini sono proseguiti durante varie ore.
punto 49
Inoltre, è assodato che vari atti di vandalismo sono stati ripresi da operatori televisivi, che i manifestanti hanno agito spesso a viso scoperto e che gruppi di agricoltori, autori delle manifestazioni violente, sono noti alle forze dell'ordine.
punto 50
Tuttavia, è certo che soltanto un piccolissimo numero di persone che aveva partecipato a tali gravi perturbazioni dell'ordine pubblico è stato individuato e perseguito in giudizio.
punto 51
Così, per quanto riguarda i numerosi atti di vandalismo commessi durante il periodo aprile-agosto 1993, le autorità francesi sono state in grado di menzionare un solo caso in cui è stato instaurato un procedimento penale.
punto 52
Alla luce di tutto quanto precede, la Corte, senza ignorare le difficoltà delle autorità competenti per fronteggiare situazioni come quelle di cui trattasi nella specie, può soltanto rilevare che, tenuto conto della frequenza e della gravità degli incidenti elencati dalla Commissione, i provvedimenti che il governo francese ha adottato nella specie non sono manifestamente stati sufficienti a garantire la libertà degli scambi intracomunitari di prodotti agricoli sul suo territorio, impedendo e dissuadendo efficacemente gli autori delle infrazioni di cui trattasi dal commetterle e dal reiterarle.
punto 53
Tale considerazione si impone tanto più in quanto i danneggiamenti e le minacce cui fa riferimento la Commissione non solo compromettono l'importazione o il transito in Francia dei prodotti direttamente oggetto delle azioni violenti, ma sono tali da creare un clima di insicurezza con un effetto dissuasivo sulle correnti di scambio nella loro globalità.
punto 54
La validità della precedente considerazione non è affatto sminuita dall'argomento del governo francese secondo il quale la situazione degli agricoltori francesi era così difficile da far ragionevolmente temere che interventi più decisi delle competenti autorità avrebbero innescato reazioni violente da parte degli operatori interessati, con conseguenti violazioni dell'ordine pubblico ancora più gravi o persino disordini sociali.
punto 55
Infatti, il timore di difficoltà interne non può giustificare l'omissione da parte di uno Stato membro di applicare correttamente il diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 7 dicembre 1995, causa C-52/95, Commissione/Francia, Race, pag. I-4443, punto 38).
punto 56
Tocca allo Stato membro interessato, a meno che non si provi che una sua azione produrrebbe sull'ordine pubblico conseguenze alle quali esso non potrebbe far fronte mediante i mezzi di cui dispone, adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario allo scopo di assicurare la corretta attuazione di tale diritto nell'interesse di tutti gli operatori economici.
punto 57
Orbene, nella specie il governo convenuto non ha provato concretamente l'esistenza di un pericolo per l'ordine pubblico al quale non potesse far fronte.
punto 58
Occorre aggiungere che, sebbene non si debba pertanto escludere che la minaccia di perturbazioni gravi dell'ordine pubblico possa, eventualmente, giustificare un mancato intervento delle forze dell'ordine, tale argomento può, comunque, essere addotto soltanto in un caso preciso, e non, come nella fattispecie, complessivamente per tutti gli incidenti menzionati dalla Commissione.
punto 59
Per quanto riguarda l'assunzione a carico della Repubblica francese dei danni causati alle vittime degli atti di cui trattasi, si deve sottolineare che tale argomento non può essere formulato dal governo convenuto per esimersi dagli obblighi ad esso imposti dal diritto comunitario.
punto 60
Infatti, un risarcimento, anche se è atto a riparare almeno in parte il danno subito dagli operatori economici interessati, non può invece far venir meno l'inadempimento dello Stato membro.
punto 61
Neanche gli argomenti basati sul contesto socio-economico difficilissimo nel quale il mercato francese degli ortofrutticoli si sarebbe trovato dopo l'adesione del Regno di Spagna possono essere accolti.
punto 62
A questo proposito, per giurisprudenza costante motivi di natura economica non possono mai giustificare ostacoli vietati dall'art. 30 del Trattato (v., in particolare, sentenza 11 giugno 1985, causa 288/83, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 1761, punto 28).
punto 63
Con riferimento a quanto lasciato intendere dal governo convenuto, a sostegno di tali argomenti, ossia che la perturbazione del mercato francese degli ortofrutticoli sarebbe stata causata da prassi sleali e persino da violazioni del diritto comunitario da parte dei produttori spagnoli, occorre ricordare che uno Stato membro non può decidere unilateralmente provvedimenti di difesa o adottare un comportamento destinati ad ovviare all'eventuale trasgressione, da parte di un altro Stato membro, delle norme del diritto comunitario (v., in questo senso, sentenza 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 20).
punto 64
Ciò vale a maggior ragione nel settore della politica agricola comune, dove spetta soltanto alla Comunità adottare, se del caso, i provvedimenti necessari per fronteggiare le difficoltà che incontrerebbero alcuni operatori, in particolare a seguito di una nuova adesione.
punto 65
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve concludere che, nella specie, il governo francese ha omesso, manifestamente e costantemente, di adottare provvedimenti sufficienti ed adeguati per far cessare gli atti vandalici che compromettono sul suo territorio la libera circolazione di taluni prodotti agricoli originari di altri Stati membri e per impedire il reiterarsi di tali atti.
punto 66
Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari ed adeguati affinché atti di privati non ostacolino la libera circolazione degli ortofrutticoli, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 5 dello stesso Trattato, e dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli.

Sentenza › Sulle spese

punto 67
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Repubblica francese è rimasta soccombente e quindi deve essere condannata alle spese. In applicazione dell'art. 69, n. 4, di detto regolamento, gli Stati membri e le istituzioni che sono intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La Repubblica francese, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari ed adeguati affinché atti di privati non ostacolino la libera circolazione degli ortofrutticoli, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del Trattato CE, in combinato disposto con ľart. 5 dello stesso Trattato, e dalle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese. 3) Il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

Firme

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm Wathelet Schintgen Mancini Moitinho de Almeida Kapteyn Murray Edward Puissochet Hirsch Jann Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 dicembre 1997. Il cancelliere R. Grass Il presidente G. C. Rodríguez Iglesias

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