Sez. 4 - , Sentenza n. 30233 del 07/07/2021 Ud. (dep. 03/08/2021) Rv. 281836 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Concorso di persone - Diversa qualificazione del medesimo fatto - Ammissibilità – Esclusione - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è consentita una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico sul mero presupposto che, in relazione a taluni correi, il singolo episodio si iscriva in un programma criminoso di stampo associativo come reato-fine).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)