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Sez. 3, Sentenza n. 27660 del 28/05/2001 Ud. (dep. 10/07/2001) Rv. 220268 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Fatto non più previsto dalla legge come reato - Procedimenti pendenti - Estinzione per prescrizione successivamente maturata - Obbligo di trasmissione degli atti alla P.A. - Sussistenza - Esclusi.
Stato
decisa il 2001-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220268-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque da inquinamento, per i fatti non più previsti dalla legge come reati a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il giudice è tenuto a trasmettere gli atti alle competenti autorità amministrative ai sensi dell'art. 56 del citato d. lgs. n. 152/1999 solo nel caso in cui non debba pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento e non si sia verificata neppure una causa di estinzione del reato, come nell'ipotesi di maturata prescrizione, in base al principio di immediata applicazione delle cause di non punibilità stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)