Sez. 1, Ordinanza n. 476 del 05/03/1973 Cc. (dep. 25/07/1973) Rv. 124667 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FERMO DI INDIZIATI - ABOLIZIONE DELLA PROROGA - EFFETTI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FERMO DI INDIZIATI - ABOLIZIONE DELLA PROROGA - EFFETTI.*
Mentre la convalida dell'arresto rende legittima la protrazione della custodia preventiva anche senza la successiva emissione di un mandato od ordine di cattura, diversamente avviene nel caso di convalida del fermo, dopo la modifica dell'art 238, quarto comma, cod proc pen, apportata dall'art 6 l 5 dicembre 1969, n 932. Tale norma, come emerge anche dalla relazione della commissione giustizia della camera sul disegno di legge n 238, eliminando la previsione della proroga del fermo, ha inteso adeguare la normativa vigente all'art 13 della Costituzione, che non prevede affatto l'istituto della proroga del fermo. Ne consegue che, a differenza dell'arresto, il fermo di polizia giudiziaria costituisce un titolo di detenzione di carattere provvisorio e temporaneo la cui durata non puo durare le novantasei ore. Trascorso tale termine, cessa la operativita del fermo, anche se convalidato, talche occorre sostituirlo con altro legittimo titolo di custodia preventiva(mandato od ordine di cattura).*
Riferimenti normativi: Legge 05/12/1969 num. 932 art. 6, Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)