Sez. 1, Sentenza n. 2390 del 22/03/1990 (Rv. 466119 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - ERRORE DI DIRITTO - CONCORDATO IN TEMA DI INVIM - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - SUCCESSIVA DEDUZIONE DA PARTE DELLA P.A. DI UN ERRORE DI DIRITTO - POTERE DI CORREZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - ERRORE DI DIRITTO - CONCORDATO IN TEMA DI INVIM - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - SUCCESSIVA DEDUZIONE DA PARTE DELLA P.A. DI UN ERRORE DI DIRITTO - POTERE DI CORREZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Anche in tema di INVIM, il cosiddetto concordato tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria, in ordine alla Determinazione del valore imponibile, se preclude all'amministrazione di avanzare ulteriori pretese basate su una estensione ad una maggior valutazione dell'imponibile che non si ricolleghi ad elementi di fatto sopravvenuti ed in precedenza non conosciuti né conoscibili, lascia integro il potere-dovere dell'amministrazione medesima di correggere o rettificare un pregresso errore di diritto sulla individuazione dei presupposti di imposta o sui criteri legali di Determinazione dell'imponibile. Pertanto, nel caso di concordato intervenuto sul presupposto dell'applicabilità delle regole previste in favore delle imprese costruttrici dall'art. 6 sesto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, alla stregua delle loro estensioni, a norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1975 n. 694, ad ogni ipotesi di utilizzazione edificatoria di aree, il concordato medesimo non osta alla maggior pretesa successivamente avanzata dall'ufficio sul rilievo dell'erronea applicazione del citato art. 2 con riguardo a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore. (V 3023/83, mass n 427945).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)