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Sez. 3, Sentenza n. 6136 del 07/05/1985 Ud. (dep. 19/06/1985) Rv. 169817 - 01

REATO - REATO OMISSIVO - ISTANTANEO E PERMANENTE - CRITERIO DI DISTINZIONE - FATTISPECIE: SCARICO DI ACQUE SENZA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA.*
Stato
decisa il 1985-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169817-01

REATO - REATO OMISSIVO - ISTANTANEO E PERMANENTE - CRITERIO DI DISTINZIONE - FATTISPECIE: SCARICO DI ACQUE SENZA AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA.*

Per aversi reato omissivo istantaneo non basta che sia prefissato un termine per l'adempimento del dovere sanzionato penalmente, ma è necessario che si tratti di termine oltre il quale l'Azione prescritta non può essere utilmente compiuta dato che l'inosservanza del dovere ha prodotto in modo definitivo la lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Se, invece, il termine è fissato semplicemente per il regolare adempimento del dovere, ma l'Azione prescritta può essere utilmente compiuta anche in un tempo successivo, il reato omissivo ha natura permanente e la permanenza dura fino a quando l'agente non la faccia cessare compiendo ciò che aveva in precedenza omesso. (fattispecie relativa ad omessa domanda di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque da allevamento di bestiame). (Conf mass n 166579 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 com. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)