Sez. L, Sentenza n. 837 del 28/01/1987 (Rv. 450522 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPOSTO - COMUNICAZIONI PER ISCRITTO DEI MOTIVI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPOSTO - COMUNICAZIONI PER ISCRITTO DEI MOTIVI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
L'Obbligo del datore di lavoro di comunicare per iscritto, al lavoratore che ne abbia fatto richiesta, i motivi di licenziamento del medesimo è previsto nell'ambito del licenziamento intimato per giusta causa o giustificato motivo ai sensi della legge 15 luglio 1966 n. 604 (art. 2) e non è invece applicabile al recesso determinato dal superamento del periodo di comporto (art. 2110 cod. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)