Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020 (Rv. 656801 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Nomina del c.t.u. - Potere discrezionale del giudice - Diniego - Motivazione implicita - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)