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Sez. T, Ordinanza n. 33947 del 23/12/2025 (Rv. 677334-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Scissione societaria - Litisconsorzio necessario tra le società coobbligate - Esclusione - Intervento o chiamata in causa delle stesse - Ammissibilità - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677334-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In caso di scissione societaria, non sussiste litisconsorzio necessario, nel processo tributario, tra le società coobbligate ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., potendo, peraltro, le stesse intervenire o essere chiamate in giudizio dalla società beneficiaria richiesta del pagamento integrale dell'obbligazione tributaria, quali parti del rapporto sostanziale controverso.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173 art. 17, Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)