Sez. 2, Sentenza n. 764 del 11/12/1986 Ud. (dep. 22/01/1987) Rv. 174920 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - RAPPORTO CON PROSTITUTA - VERSAMENTO DELLA SOMMA VERSATA PER LA PRESTAZIONE MERCENARIA - RICHIESTE DI RESTITUZIONE - CON VIOLENZA O MINACCIA - RAVVISABILITÀ DELLA RAPINA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - RAPPORTO CON PROSTITUTA - VERSAMENTO DELLA SOMMA VERSATA PER LA PRESTAZIONE MERCENARIA - RICHIESTE DI RESTITUZIONE - CON VIOLENZA O MINACCIA - RAVVISABILITÀ DELLA RAPINA.*
Il cliente di una prostituta che, a fronte della prestazione mercenaria effettuata, ottenga la restituzione della somma di danaro versata per essa, con violenza o minaccia commette il delitto di rapina in quanto, trattandosi di negozio nullo per illiceità della causa, il pagamento effettuato non è ripetibile e il profitto conseguito dall'agente con la sua Azione è, quindi, ingiusto, così come ingiusto è il danno per la vittima. (V mass n 118037; (V mass n 141538).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)