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Sez. 2, Sentenza n. 116 del 11/01/1982 (Rv. 417805 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA AL DOMICILIO REALE DEL SOCCOMBENTE - DECORRENZA DEL TERMINE PER LE IMPUGNAZIONI NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO - ESCLUSIONE - NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417805-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA AL DOMICILIO REALE DEL SOCCOMBENTE - DECORRENZA DEL TERMINE PER LE IMPUGNAZIONI NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO - ESCLUSIONE - NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO - CONFIGURABILITÀ.*

La notificazione della sentenza in Forma esecutiva al domicilio reale del soccombente, anziché al procuratore costituito ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., non vale a fare decorrere il termine per le impugnazioni nei confronti del destinatario, ma produce sempre tale effetto nei riguardi del notificante, dovendo nei confronti di quest'ultimo applicarsi il principio ex art. 157 cod. proc. civ. che la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa. (V 620/81, mass n 411112; (V 3990/80, mass n 407893; (V 6320/79, mass n 403049).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)