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Sez. L, Ordinanza n. 23154 del 27/08/2024 (Rv. 672146-01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Presunzioni ex art. 2729 c.c. - Requisito della gravità - Nozione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672146-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI

In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravità" è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; ne consegue l'ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. se la presunzione è fondata su un fatto storico privo di gravità ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato una violazione dell'art. 2729 c.c. da parte dell'impugnata sentenza che aveva operato una consistente riduzione nella liquidazione del controvalore, a titolo di arretrati, delle c.d. "concessioni di viaggio" spettanti ad un ex dipendente delle FF.SS., sulla base della presunzione che egli non avrebbe potuto avvalersene durante tutto l'anno ma solo nel periodo di ferie annuali, in quanto impegnato nella prestazione lavorativa).

Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)