Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 26/02/1983 (Rv. 426303 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - PER NULLITÀ DELLA PREGRESSA CONSULENZA - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SUCCESSIVA AVENTE IDENTICO CONTENUTO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - PER NULLITÀ DELLA PREGRESSA CONSULENZA - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SUCCESSIVA AVENTE IDENTICO CONTENUTO - ESCLUSIONE.*
La consulenza tecnica rinnovata, dopo che sia stata eccepita e dichiarata la sua nullità (per omessa comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni del consulente), non è affetta da nullità per il fatto che abbia un contenuto identico perché l'identità di contenuto attiene al merito dell'indagine e non all'esecuzione procedimentale delle operazioni di consulenza; sia perché, con il rinnovo di quelle operazioni, le parti, rimesse nella situazione qua ante, potevano rappresentare tutti gli opportuni chiarimenti del caso. (V 1382/80, mass n 404916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 196, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)