Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 01/06/2000 (Rv. 537114 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Eccezione della parte interessata - Necessità - Esclusione - Parte deducente l'eccezione di prescrizione - Onere probatorio relativo - Oggetto.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE
L'effetto interruttivo permanente dipendente dall'atto introduttivo e dal successivo giudizio a norma dell'art. 2945, secondo comma non dev'essere necessariamente eccepito dalla parte interessata. Infatti in tal caso l'effetto interruttivo costituisce un effetto "ex lege" della domanda e del successivo giudizio, con la conseguenza che è la parte che eccepisce la prescrizione che deve provare l'avvenuto decorso del tempo senza calcolare a questo fine anche il tempo del giudizio.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)