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Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 01/06/2000 (Rv. 537114 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Eccezione della parte interessata - Necessità - Esclusione - Parte deducente l'eccezione di prescrizione - Onere probatorio relativo - Oggetto.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537114-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

L'effetto interruttivo permanente dipendente dall'atto introduttivo e dal successivo giudizio a norma dell'art. 2945, secondo comma non dev'essere necessariamente eccepito dalla parte interessata. Infatti in tal caso l'effetto interruttivo costituisce un effetto "ex lege" della domanda e del successivo giudizio, con la conseguenza che è la parte che eccepisce la prescrizione che deve provare l'avvenuto decorso del tempo senza calcolare a questo fine anche il tempo del giudizio.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)