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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21944 del 10/09/2018 (Rv. 650614 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Elevazione dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650614-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

È inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)