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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33379 del 11/11/2022 (Rv. 666342 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Ambito di estensione del tentativo obbligatorio di conciliazione - Nozione di “domanda” - Riferimento alla materia dei contratti agrari - Necessità - Natura del procedimento o modalità di proposizione della domanda - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666342-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

In materia di contratti agrari, la "domanda", in relazione alla quale va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, deve essere intesa nel significato onnicomprensivo di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario, non assumendo alcuna rilevanza, a tali fini, la sequenza procedimentale attivata (ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via principale o riconvenzionale). (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto assoggettata al tentativo obbligatorio di conciliazione la domanda riconvenzionale formulata, ai fini del riconoscimento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, dal soggetto convenuto in giudizio per l'accertamento della cessazione di un contratto di affitto agrario e la conseguente condanna al rilascio del fondo medesimo).

Decreto Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)