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Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Testo in vigore al

Art. 19

1. Al Presidente del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di carica.

2. Agli altri membri del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 20

1. Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente.Esso si riunisce di diritto il primo giorno, non festivo di febbraio e di ottobre.

2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei consiglieri.

3. L'ordine del giorno del Consiglio regionale e' preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 21

1. Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 22

1. Il Consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza, nazionale o quando non sia in grado di funzionare.

3. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Col decreto di scioglimento, e' nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

5. Con lo stesso decreto e' fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

6. Il nuovo Consiglio e' convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Art. 23

1. L'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 22, e' rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Capo III. Funzioni del consiglio regionale

Art. 24

1. Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 25

1. Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio provvisorio puo' essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

3. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

4. Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo e' diviso nello stesso modo in cui e' diviso il bilancio di previsione.

Art. 26

1. Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

2. I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al Governo per la presentazione alle Camere.

3. Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

Capo IV. La formazione delle leggi regionali

Art. 27

1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Art. 28

1. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 29

1. Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, e' comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimita' costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

2. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa e' promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimita' davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 30

1. La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, puo' intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 31

1. La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

Art. 32

1. La legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

2. La legge regionale e' riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 33

1. La legge regionale e' sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

2. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.

4. La proposta soggetta ai referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se e' raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

5. Le altre modalita' per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.

Capo V. Il presidente della giusta regionale e la giunta regionale

Art. 34

1. Con legge regionale e' stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e puo' essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in localita' diverse dal capoluogo della Regione.

2. La Giunta regionale e' eletta dal Consiglio con le modalita' stabilite negli articoli seguenti ed e' costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

3. La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 37.

4. In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova.

Art. 35

1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Art. 36

1. La Giunta regionale e' eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Art. 37

1. La Giunta regionale o uno o piu' dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

2. La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dai la presentazione.

Art. 38

1. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

2. Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.

Art. 39

1. Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.