Sez. 1, Sentenza n. 6207 del 29/04/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149505 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - ELEMENTO SOGGETTIVO.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - ELEMENTO SOGGETTIVO.*
Il pericolo per la pubblica incolumità nell'ambito del lavoro non è elemento costitutivo del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ma ne è la "ratio" che giustifica l'incriminazione, di guisa che, ai fini dell'elemento soggettivo, non occorre la coscienza e volontà di creare una situazione di pericolo o di determinare l'evento dannoso costituito dall'infortunio sul lavoro, ma basta che si sia coscientemente e volontariamente omesso di collocare gli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro, oppure rimossi o danneggiati detti apprestamenti che si sa avere destinazione antinfortunistica, tale fatto essendo sufficiente a concretare di per sè la potenzialità espansiva del nocumento. (V. Mass. N. 145569).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)