Sez. 1, Sentenza n. 5464 del 22/10/1996 Cc. (dep. 12/11/1996) Rv. 206085 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Art. 11 nuovo cod. proc. pen. e art. 41 bis cod. proc. penale abrogato - Differenza.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI
In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, mentre l'art. 41 bis dell'abrogato codice di rito non consentiva la deroga alla competenza territoriale nell'ipotesi in cui il magistrato non fosse persona offesa, bensì danneggiata dal reato, il codice di procedura penale vigente stabilisce la deroga alla competenza territoriale per i procedimenti riguardanti il magistrato anche nel caso in cui questi assuma la qualità di persona danneggiata dal reato, legittimata quindi a costituirsi parte civile, e non solo quella di persona offesa, titolare dell'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 41 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)