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Sez. 2, Sentenza n. 4564 del 07/08/1979 (Rv. 401077 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTO DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - D'ACQUA - PER TUBI DI ACQUE LURIDE - PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE CIRCA LA NECESSITA DELLE DISTANZE DAL CONFINE - SUSSISTENZA - INDAGINI SULLA PRESENZA DI ACCORGIMENTI IDONEI AD IMPEDIRE INFILTRAZIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401077-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTO DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - D'ACQUA - PER TUBI DI ACQUE LURIDE - PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE CIRCA LA NECESSITA DELLE DISTANZE DAL CONFINE - SUSSISTENZA - INDAGINI SULLA PRESENZA DI ACCORGIMENTI IDONEI AD IMPEDIRE INFILTRAZIONI - IRRILEVANZA.*

L'art 889 secondo comma cod civ, nello stabilire la distanza di almeno un metro dal confine, fra l'altro, per i tubi di acque luride, pone una presunzione iuris et de iure circa la necessita di tale distanza per evitare danno al vicino.L'applicabilita di detta norma, pertanto, va affermata a prescindere da ogni indagine sulla eventuale presenza di accorgimenti tecnici idonei ad impedire infiltrazioni da quei tubi. (Conf 3593/77, mass n 387195).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)