Sez. 6, Sentenza n. 6150 del 22/01/2013 Ud. (dep. 07/02/2013) Rv. 254434 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Indicazione di generalità corrispondenti a persona realmente esistente - Calunnia - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE
Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, semprechè la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concorso in calunnia sia nei confronti dell'autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti, che aveva fornito ai verbalizzanti le generalità del fratello, sia del soggetto presente nell'auto che aveva confermato le false generalità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 370, Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)