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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21394 del 26/07/2021 (Rv. 661984 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione del Paese di origine - NecessitĂ  - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661984-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di riconoscimento della protezione umanitaria, l'orizzontalitĂ  dei diritti umani fondamentali comporta che occorra operare la valutazione comparativa della situazione oggettiva del richiedente, oltre che eventualmente soggettiva, in ordine alla libera esplicazione dei diritti fondamentali della persona con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il giudice del merito avesse espresso una motivazione lacunosa e sostanzialmente apparente, esaminando solo la storia passata del richiedente asilo, trascurando di valutare la sua attuale condizione di omosessualitĂ , ed i conseguenti rischi di persecuzione cui sarebbe andato incontro in caso di rientro nel Paese di origine).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)