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Sez. 3, Sentenza n. 5137 del 08/05/1991 (Rv. 472063 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere | Precetto - Mancata notifica precedente o contestuale del titolo esecutivo - Onere della prova.
Stato
decisa il 1991-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472063-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)