Sez. L, Sentenza n. 8932 del 19/06/2002 (Rv. 555183 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Questioni non esaminate nella sentenza impugnata - Prospettazione delle stesse nei gradi precedenti - Necessità - Allegazione dell'avvenuta deduzione nei precedenti gradi di giudizio e indicazione dell'atto processuale relativo - Onere gravante sul ricorrente per cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Il ricorrente per cassazione che lamenti il vizio di motivazione consistente nel non aver la sentenza impugnata in alcun modo trattato una questione implicante un accertamento in fatto, ha l'onere, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, di allegare non solo la già avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, per dar modo alla Corte di cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)