Sez. 1, Sentenza n. 3169 del 09/10/1968 (Rv. 336085 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - ESTREMI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - ESTREMI.*
Il giudicato non estende i suoi effetti a situazioni di fatto e di diritto successive (e quindi diverse) a quelle prospettate dalle parti ed esaminate dal giudice. Per aversi preclusione da giudicato, e necessario che si sia avuta una precedente pronuncia sullo stesso punto che viene successivamente in esame non costituisce, invece, giudicato preclusivo di nuovo esame la pronuncia che abbia esaminato uno dei presupposti dai quali dipendeva la soluzione della controversia, e la successiva contestazione cada su un altro presupposto che non era stato preso in esame dalla precedente pronuncia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)